STATUTO
COMUNALE


I N D I C E

TITOLO PRIMO
Principi generali

Art. 1 - Il Comune
Art. 2 - Finalità
Art. 3 - Programmazione e partecipazione
Art. 4 - sede
Art. 5 - Gonfalone e Stemma
Art. 6 - Patrona del Comune
Art. 7 - Albo Pretorio

TITOLO SECONDO
L'ordinamento Istituzionale

Art. 8 - Gestione dei servizi

Capo Primo:
Il Consiglio

Art. 9 - Il Consiglio Comunale
Art. 10 -I Consiglieri Comunali
Art. 11 - Funzionamento del Consiglio
Art. 12 - Convocazione e sedute del Consiglio
Art. 13 - Scioglimento e decadenza del Consiglio
Art. 14 - I Gruppi Consiliari - I Capi gruppo e le Commissioni Consiliari
Art. 15 - Potestà regolamentare

Capo Secondo:
La Giunta

Art. 16 - Ruolo e competenze generali
Art. 17 - Composizione della Giunta
Art. 18 - Elezione del Sindaco e degli Assessori
Art. 19 - Funzionamento e organizzazione
Art. 20 - Il Vice Sindaco
Art. 21 - Durata in carica - Surrogazione
Art. 22 - Revoca della Giunta - Mozione di sfiducia
Art. 23 - Dimissioni del Sindaco o di oltre la metà degli Assessori
Art. 24 - Decadenza dalla carica di Sindaco o di Assessore
Art. 25 - Revoca degli assessori

Capo Terzo:
Il Sindaco

Art. 26 - Attribuzioni generali
Art. 27 - Attribuzione di vigilanza
Art. 28 - Attribuzione di amministrazione
Art. 29 - Attribuzione di organizzazione
Art. 30 - Attribuzione per i servizi speciali

TITOLO TERZO
Istituti di Partecipazione
Capo Primo:
Partecipazione e accesso

Art. 31 - La partecipazione dei cittadini alla azione amministrativa
Art. 32 - Il diritto di udienza
Art. 33 - Azione popolare, diritto di accesso e di informazione ai cittadini
Art. 34 - Istanze - Petizioni

Capo Secondo:
Associazionismo

Art. 35 - Principi generali
Art. 36 - associazioni
Art. 37 - Forme di consultazioni - Incentivazione
Art. 38 - Iniziativa popolare
Art. 39 - Referendum
Art. 40 - Difensore civico - Funzioni
Art. 41 - Nomina, requisiti, ineleggibilità, decadenza, revoca

TITOLO QUARTO
Capo primo:
Organizzazione

Art. 42 - Regolamento di organizzazione - Contenuti
Art. 43 - Aree di attività - Organizzazione burocratica
Art. 44 - La Commissione di disciplina
Art. 45 - Incarichi e collaborazioni esterne
Art. 46 - Il Segretario Comunale - Attribuzione e competenze
Art. 47 - Il Vice Segretario
Art. 48 - Conferenza dei capi area e conferma dei programmi


Capo Secondo:
Responsabilità

Art. 49 - Responsabilità degli amministratori e del personale

Capo Terzo:
Il Procedimento Amministrativo

Art. 50 - Il responsabile del procedimento amministrativo
Art. 51 - Comunicazione dell'avvio del procedimento
Art. 52 - Partecipazione ed interventi nel procedimento
Art. 53 - Diritti dei soggetti interessati al procedimento
Art. 54 - Accordi sostitutivi dei provvedimenti
Art. 55 - Motivazione dei provvedimenti 

 

TITOLO QUINTO
I servizi

Art. 56 - Servizi pubblici comunali
Art. 57 - Gestione in economia
Art. 58 - Aziende speciali
Art. 59 - Servizi sociali - Istituzioni
Art. 60 - Modalità di nomina e revoca degli Amministratori delle aziende e delle Istituzioni
Art. 61 - La concessione a terzi
Art. 62 - La Società per Azioni
Art. 63 - I Consorzi
Art. 64 - Accordi di programma

TITOLO SESTO
Finanza e Contabilità Comunale
Capo Primo:
La programmazione Finanziaria

Art. 65 - Programmazione del bilancio
Art. 66 - Programmazione delle opere pubbliche degli investimenti
Art. 67 - Delibera a contrarre e relative procedure

Capo Secondo:
Il Patrimonio Comunale

Art. 68 - I beni comunali
Art. 69 - La gestione del patrimonio

Capo Terzo:
Revisione economico-finanziaria e controllo di gestione

Art. 70 - Revisione economica e finanziaria
Art. 71 - Controllo di gestione
Art. 72 - Collegio dei Revisori

TITOLO SETTIMO
Disposizioni Transitorie e Finali

Art. 73 - Efficacia
Art. 74 - Interpretazione
Art. 75 - Entrata in vigore
Art. 76 - Termine per l'adozione dei regolamenti
Art. 77 - Revisione dello Statuto
Art. 78 - Verifica dello Statuto
Art. 79 - Difesa contro lo Statuto

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STATUTO COMUNALE
MODIFICHE

Art.    8 bis - Gli organi elettivi del Comune
Art.     9 bis - Il Consiglio Comunale
Art.   10 bis - Consiglieri Comunali
                             Status ed attribuzioni
Art.   10 ter - Norme di funzionamento del Consiglio
Art.   11 bis - Presidenza del Consiglio Comunale
                            Attribuzioni del Presidente del Consiglio Comunale
                            Obbligo di astenzione
Art.   12 bis - Convocazione sedute Consiglio Comunale
Art.   13 bis - Cessazione dalla carica di Sindaco per decadenza dimissioni o morte
                             scioglimento e decadenza del Consiglio Comunale
Art.   16 bis - La Giunta Municipale
                           Ruolo
Art.   17 bis - Nomina e composizione della Giunta
Art.   19 bis - Funzionamento della Giunta Municipale ed attribuzioni
Art.   19 ter - Adunanza e deliberazioni degli Organi Collegiali
Art.   21 bis - Durata in carica del Sindaco eletto a suffragio Popolare e sue attribuzioni

Adottato con atto C.C. n.7 del 26/01/0993 annullato parzialmente dal C.P.C. con dec. nn. 8259/0011 del 08/04/1993 e modificato con atto C.C. n.31 del 19/05/1993 riscontrato leggittimo dal CO.RE.CO. con dec. nn. 22038/447 del 03/06/1993.

Art.   2        - Periodo di svolgimento delle elezioni
Art.   3        - Condizioni di eleggibilità
Art.   4        - Incandidabilità e incompatibilità del personale direttivo negli organi ed uffici di collocamento
Art.   5 bis   - Condizioni di candidabilità eleggibilità e compatibilità dei Deputati Regionali alla elezione alla carica di Sindaco
Art.   6        - Applicabilità della legge 18 Gennaio 1992 n. 16
Art.   7        - Candidatura
Art.   8        - Operazioni dell'ufficio centrale o della adunanza dei Presidenti di seggio
Art.   9        - Secondo turno di votazione
Art.   10 bis - Disposizioni applicabili per le operazioni relative al secondo turno di votazione
Art.   11       - Definitività dell'atto di proclamazione dell'elezione

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Capo Secondo:
Nuove norme per l'elezione dei Consigli Comunali per la composizione degli Organi Collegiali dei Comuni per il funzionamento degli Organi Comunali e Provinciali

Art.   21        - Presentazione delle candidature nei Comuni a sistema maggioritario
Art.   22       - Attribuzione dei seggi e surrogazione nei Comuni a sistema maggioritario
Art.   23       - Attribuzione dei seggi

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Capo Terzo:
Modalità di espressione del voto di lista e di preferenza per l'elezione dell'Assemblea Regionale Siciliana e dei Consigli Provinciali Comunali e Circoscrizionali

Art.   29        - Modalità espressione del voto di lista e di preferenza per l'elezione dei Consigli Comunali

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Sezione Seconda:
Disposizioni per la votazione nei Comuni della Regione Siciliana

Art.   38        - Disposizioni per la votazione nei Comuni della Regione Siciliana
Art.   32        - Adeguamento dei modelli e delle schede di votazione
Art.   34        - Disposizione programmatica per il contenimento delle spese elettorali
Art.   35        - Disposizioni transitorie per l'elezione diretta dei Sindaci

Statuto del Comune di San Giuseppe Jato

TITOLO PRIMO
DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1
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Comuni

Il comune di San Giuseppe Jato è Ente territoriale autonomo dotato di personalità giuridica che opera nell'ambito dell'unità ed indivisibilità della Repubblica Italiana secondo i principi fissati dalla Costituzione, dalle normative comunitarie e dalle leggi statali, regionali e dal presente Statuto.
È altresì circoscrizione di decentramento statale e regionale.
Il Comune tutela la sua denominazione e il suo territorio

ART. 2
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Finalità

Il comune rappresenta e cura gli interessi della propria comunità, costituita dai cittadini residenti e da coloro che hanno un rapporto qualificato per ragioni di lavoro, di studio e dì utenza di servizi, promuovendone il progresso civile, sociale ed economico e garantendo la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, alle scelte politiche della comunità,Il Comune in particolare opera per:

ART. 3
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Programmazione e partecipazione

Il Comune realizza le proprie finalità attuando il metodo e gli strumenti della programmazione in accordo con i Comuni limitrofi, con la Provincia e la Regione.
Per la piena valorizzazione di tutte le risorse il Comune si propone anche l'obiettivo di coordinare, e di integrare gli strumenti di programmazione con i Comuni della Valle dello Jato, quale area caratterizzata da interdipendenti interessi economici, sociali, ambientali, storici, naturali e culturali.
Per la determinazione degli obiettivi programmatici si avvale dell'apporto dei singoli cittadini, delle formazioni sociali, sindacali, economiche e culturali presenti nel territorio,

Art. 4
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Sede

La sede del Comune è sita in via Vittorio Emanuele III.
La sede potrà essere trasferita con deliberazione del Consiglio Comunale.
Presso detta sede si riuniscono, di regola, tutti gli organi del comune.
Per particolari ed eccezionali esigenze la Giunta Municipale potrà autorizzare riunioni di detti organi in altra sede.
Le Commissioni Comunali potranno riunirsi, anche in via ordinaria locali diversi dalla sede del Comune.
Gli Uffici Comunali, eccetto l'Ufficio del Segretario Comunale, possono essere distaccati in locali diversi dalla sede.

Art. 5
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Gonfalone e Stemma

Il Comune ha un proprio gonfalone e un proprio stemma. Lo stemma raffigura uno scudo, suddiviso in tre parti uguali e sormontato da una corona merlata; la parte superiore, di colore rosso, porta tre artigli alati d'aquila d'oro ordinati in fascia; la parte inferiore di colore azzurro, porta cinque colonne al naturale, d'ordine dorico, corrose nei capitelli e fondate su una collina verde, Abbracciano Io scudo a destra un ramo di alloro, a sinistra un ramo di olivo, tenuti legati da un nastro azzurro.
Il gonfalone è un drappo quadrangolare, troncato di rosso e di azzurro, riccamente ornato di ricami d'argento e caricato dello stemma con l'iscrizione centrata in argento: Comune di San Giuseppe Jato.
L'uso del gonfalone, dello stemma e della fascia tricolore è disciplinato dalla legge e dal regolamento.
L'uso dello stemma da parte di Associazioni ed Enti operanti nel comune può essere autorizzato dal, Sindaco nel rispetto delle norme regolamentari.
Il gonfalone e lo stemma possono essere modificati con deliberazione consiliare approvata con la maggioranza dei consiglieri assegnati.

Art. 6
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Patrona del Comune

La Patrona del Comune di San Giuseppe lato è Maria S.S. della Provvidenza la cui ricorrenza ricade il 21 luglio. I festeggiamenti in onore della Patrona nei giorni 13-14-15 Agosto saranno continuati e favoriti dal Comune nel rispetto della tradizione religiosa e culturale.

Art. 7
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A1bo Pretorio

Il Comune ha un albo pretorio per la pubblicazione delle deliberazioni, delle ordinanze, dei manifesti e degli atti che debbono essere portati a conoscenza del pubblico.

 

TITOLO II
L'ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE

Art. 8
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Norme Generali

Sono organi elettivi del Comune, il Consiglio Comunale, la Giunta municipale e il Sindaco.
Spettano agli organi elettivi le funzioni di rappresentanza democratica della comunità e la realizzazione dei principi e delle competenze stabilite dallo Statuto nell'ambito della legge.
La legge e lo Statuto regolano l'attribuzione delle funzioni ed i rapporti fra gli organi elettivi per realizzare una efficiente ed efficace forma di governo della collettività.

Capo Primo
Art. 9
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Il Consiglio Comunale

Il Consiglio comunale è l'organo di indirizzo politico-amministrativo. La sua composizione, la sua composizione e la sua durata in carica sono stabilite dalla legge. Il Consiglio individua e rappresenta gli interessi e gli obiettivi fondamentali dell'intera collettività adottando i programmi ed esercitando le funzioni rimesse alla sua competenza dalle leggi statali, regionali e dallo Statuto.

Atti fondamentali del Consiglio sono:

  1. atti istituzionali: Statuto; costituzione e modificazione di forme associative; convenzione fra Comuni e quelle fra Comune e Province; istituzione, compiti e norme sul funzionamento degli organi di decentramento e di partecipazione; la disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni del personale;

  2. atti di normazione: regolamenti, ordinamento degli uffici e servizi; piante organiche e relative variazioni;

  3. atti di programmazione e di indirizzo: programmi; relazioni previsionali e programmatiche, piani finanziari; programmi di opere pubbliche; piani territoriali ed urbanistici; programmi annuali e pluriennali la loro attuazione; eventuali deroghe ad essi; pareri da rendere nelle dette materie; indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;

  4. atti di gestione: assunzione diretta di pubblici servizi; costituzione di istituzioni e di aziende speciali; concessione di pubblici servizi; partecipazione dell’Ente a società di capitale; l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione;

  5. atti di gestione finanziaria e di amministrazione del patrimonio i bilanci annuali e pluriennali; variazioni di bilancio e storno di fondi; i conti consuntivi; istituzione ed ordinamento dei tributi; disciplina delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi; contrazione mutui ed emissioni di prestiti obbligazionari; le spese che impegnino bilanci degli esercizi successivi, con esclusione di quelle relative alla somministrazione e fornitura al Comune di beni e servizi a carattere continuativo; acquisti ed alienazioni immobiliari; permute; concessioni; modalità di scelta del contraente, e dei bandi di gara per le opere pubbliche e per le forniture, quando abbiano oggetto di valore superiore a quello di cui al n. 8 dell'art. 51 dell'Ordinamento regionale degli enti locali, moltiplicato per tre ed aggi9rnato annualmente in base agli indici Istat

Dall'entrata in vigore della Legge Reg.le n.10 del 12/01/1993 (GURS n.16 del 16/01/1993) l'ultimo periodo del punto 5 è così sostituito "l autorizzazione ad avvalersi di modalità di gara diverse dai pubblici incanti, in materia di lavori pubblici o di pubbliche forniture".

Art. 10
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I Consiglieri Comunali

I Consiglieri Comunali entrano in carica all'atto della proclamazione oppure, in caso di surroga, non appena adottata la relativa deliberazione; essi rappresentano l'intero Comune senza vincolo di mandato; l'entità e i tipi di indennità spettanti ai consiglieri nonché ogni altro beneficio giuridico ed economico sono stabilite dalla legge.
È dovere del consigliere comunale intervenire alle sedute del Consiglio e partecipare ai lavori delle Commissioni cui fa parte.
Qualora senza giustificato motivo non intervenga a tre sedute consecutive del Consiglio viene dichiarato decaduto con pronuncia del Consiglio Comunale d'ufficio, decorsi dieci giorni dalla notifica della proposta di decadenza.
Ciascun Consigliere Comunale ha il diritto di iniziativa (deliberativa) per gli atti di competenza del Consiglio e può presentare interrogazioni, interpellanze emozioni nelle forme previste dal Regolamento le risposte devono essere date entro il termine stabilito dal Regolamento.
Il diritto di iniziativa si esercita sotto forma di proposta di specifica deliberazione che il Sindaco inserisce all'O.d.g. della prima riunione del C.C. dopo aver acquisito i pareri di cui all'art, 53 della legge142/90.
Nell’esercizio del diritto di iniziativa il Consigliere può chiedere In associazione con un quinto dei Consiglieri in carica la convocazione del Consiglio Comunale con le modalità di cui al successivo art. 10.
Il Consigliere ha diritto di ottenere dagli Uffici del Comune e dagli Enti e Aziende a cui il Comune partecipa tutte le notizie e informazioni utili all'espletamento del mandato nei modi e nelle forme disciplinate da apposito Regolamento. È tenuto al segreto di ufficio nei casi specificatamente determinati dalla legge.
Le dimissioni dalla carica di Consigliere sono presentate ai rispettivi consigli, sono irrevocabili, immediatamente efficaci e non necessitano di presa d'atto.
È Consigliere anziano colui che ha riportato il maggior numero voti nelle elezioni amministrative (cifra individuale voti di lista più voti di preferenza) A parità di voti si ha per anziano il maggiore di età.

Art. 11
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Funzionamento del Consiglio

Il Consiglio disciplina con apposito regolamento lo svolgimento dei propri lavori.
Il Consiglio è convocato e presieduto dal Sindaco o, in caso di sua assenza e/o impedimento, dal Vice Sindaco. Fino all'elezione del Sindaco e nel caso di decadenza dello stesso, la convocazione e la presidenza del Consiglio spettano al Consigliere anziano; la convocazione può, inoltre, avvenire per deliberazione della Giunta Municipale che fissa l'O.d.g. e la data dell'adunanza.
La richiesta di convocazione del Consiglio spetta anche ad un quinto dei Consiglieri in carica ed in tale ipotesi, il Sindaco è tenuto a riunire il Consiglio, entro venti giorni dalla data della richiesta inserendo con puntualità e precisione all'O.d.g. le questioni richieste. A tal fine i Consiglieri richiedenti dovranno allegare all'istanza il testo delle proposte da discutere.
A detto O.d.g. può, comunque, seguire un Ordine del giorno suppletivo.
Nessun argomento può essere sottoposto all'esame e alla deliberane del Consiglio, se non è stato iscritto all'O.d.g. ed i relativi atti non siano stati messi a disposizione dei Consiglieri almeno tre giorni ma o, nei casi di urgenza, ventiquattro ore prima.
Le sedute del Consiglio e delle Commissioni Consiliari di cui ai successivi articoli sono pubbliche, ad eccezione delle sedute nelle quali si discute e si delibera su persone, con apprezzamenti sulle qualità morali, sui meriti e demeriti e sulle capacità delle stesse.
La previsione di tale deroga alla regola generale della pubblicità delle sedute sarà meglio disciplinata con il regolamento di cui al I Comma.

Art.12
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Convocazione e sedute del Consiglio Comunale

La convocazione del Consiglio Comunale per l'elezione contestuale del Sindaco e della Giunta è disposta dal Sindaco uscente, il quale dispone la prima convocazione entro quindici giorni dalla proclamazione degli eletti o qualora il Sindaco uscente non provveda la convocazione è disposta dal Consigliere anziano cui spetta in ogni caso, la presidenza dell'assemblea fino all'elezione del Sindaco.
L'avviso di convocazione, che va notificato ai Consiglieri e pubblicato all'Albo Pretorio, almeno dieci giorni prima dell'adunanza, deve contenere con puntualità l'argomento da trattare, il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza.
L'elezione e la votazione si svolgono secondo le modalità di cui al successivo art. 18.
Per lo svolgimento degli atti di propria competenza, ad eccezione della fattispecie sopra riportata, la convocazione e la presidenza del Consiglio competono al Sindaco in carica anche se dimissionario.
L'avviso di convocazione va notificato ai Consiglieri e pubblicato all'Albo Pretorio almeno cinque giorni prima dell'adunanza, e nei casi di urgenza almeno ventiquattrore prima e deve contenere con precisione gli argomenti da trattare il giorno, l'ora e il luogo dell'adunanza.
Le sedute si svolgono secondo quanto riportato nei seguenti Comma.
Esso si riunisce validamente e, quindi, il Collegio può svolgere la sua attività deliberativa, ispettiva o di altra natura, con l'intervento della maggioranza dei Consiglieri in carica, salvo che per determinati argomenti la legge non preveda una maggioranza speciale.
La mancanza del numero legale comporta la sospensione de lavori di un'ora della seduta; alla scadenza dell'ora, la seduta ha luogo se è presente la maggioranza dei Consiglieri in carica.
La sospensione della seduta, per mancanza del numero legale, può avere luogo una sola volta nella fase iniziale o nel corso della seduta stessa (al fine di determinare la prosecuzione). Nel caso contrario la seduta è rinviata al giorno successivo con il medesimo Ordine del giorno senza ulteriore avviso di convocazione. La medesima procedura ha luogo qualora la mancanza del numero legale si verifichi nel corso della seduta.
Nella seduta di prosecuzione è sufficiente, per la validità delle deliberazioni, l'intervento dei due quinti dei Consiglieri in carica, le eventuali frazioni ai fini del calcolo dei due quinti, si computano per unità.
Non concorrono a determinare la validità dell'adunanza e delle deliberazioni:;

  1. i Consiglieri tenuti obbligatoriamente ad astenersi, mentre concorrono quelli che si astengono volontariamente;

  2. coloro che escono dalla sala prima della votazione;

  3. gli Assessori scelti fra i cittadini non facenti parte del Consiglio; gli stessi intervengono alle adunanze del Consiglio, partecipano alle discussioni, ma non hanno diritto di voto.

Il Consiglio delibera solo su proposte all'O.d.g.; nessuna deliberazione è valida se non si ottiene il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti, fatti salvi i casi in cui la legge richiede una maggioranza speciale.
Le sedute del Consiglio sono pubbliche, ad eccezione dei casi in gli argomenti da trattare implichino apprezzamenti o giudizi sulle qualità delle persone, (in tal caso anche la votazione è segreta) oppure casi In cui lo stesso Consiglio, con deliberazione motivata, determini la segretezza della seduta, oppure nei casi di ordine pubblico o nella trattazione di argomenti, che possono risultare pregiudizievoli agli interessi della pubblica amministrazione, se trattati pubblicamente.
La votazione avviene a voto palese, tranne l'ipotesi in cui l'argomento attiene ad un apprezzamento sulle persone.

Art. 13
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Scioglimento e decadenza del Consiglio Comunale

Il Consiglio Comunale viene sciolto con Decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore Reg.le Enti Locali, quando non possa essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi per la mancata elezione del Sindaco e della Giunta, entro sessanta giorni dalla proclamazione degli eletti o dalla vacanza comunque verificatasi o, in caso di dimissioni, dalla data di presentazione delle stesse.
Il Consiglio Comunale, viene, altresì, sciolto con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore Regionale agli Enti Locali e, previo parere del Consiglio di Giustizia Amministrativa, dal quale parere, se non reso entra sessanta giorni dalla richiesta, si prescinde, per le seguenti cause:

  1. quando violi obblighi imposti dalla legge ovvero compia gravi o ripetute violazioni di legge, debitamente accertate e contestate;

  2. quando non corrisponda all'invito dell'Autorità di revocare il Sindaco e la Giunta che abbiano compiuto analoghe violazioni;

  3. mancata approvazione del bilancio entro il termine massimo di trenta giorni dal!a convocazione della seduta fissata dal Commissario, nominato dall'Assessore Reg.le agli Enti Locali, per la predisposizione dello schema di bilancio e per la convocazione del Consiglio;

  4. in tutte le altre ipotesi previste dalla legge.

Il Consiglio inadempiente per come sopra rimane sospeso in attesa della definizione della procedura di applicazione della sanzione di scioglimento.
Il Consiglio Comunale decade:

  1. nel caso di fusione di due o più Comuni;

  2. nel caso di separazione o di aggregazione di una o più borgate o frazioni che dia luogo a variazioni del numero dei Consiglieri assegnati al Comune ovvero a modifica de! sistema di elezione

  3. nel caso in cui per dimissioni o altra causa, abbia perduto la metà dei Consiglieri assegnati a Comune, senza che ne sia stata possibile la sostituzione mediante surroga.

La decadenza è dichiarata con Decreto del Presidente della Regione, il quale contestualmente nomina un Commissario straordinario.
Il Decreto di scioglimento e di decadenza è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e comunicato all'Assemblea Reg.le.

Art. 14
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I Gruppi Consiliari - I Capi Gruppo e le Commissioni Consiliari

I Consiglieri possono costituirsi in gruppi, composti da uno o più componenti secondo quanto previsto nel Regolamento e ne danno comunicazione al Segretario Com.le indicando il nominativo del Capo Gruppo.
Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i Capi Gruppo sono individuati nei Consiglieri non componenti la Giunta che abbiano riportato il maggior numero di voti per ogni lista.
Il Regolamento prevede la conferenza dei Capi Gruppo e le relative attribuzioni.
La Giunta mantiene rapporti con i Gruppi Consiliari ed assicura agli stessi, compatibilmente con le strutture dell'Ente, per l'assolvimento delle loro funzioni, la disponibilità di locali, personale e servizi.
Al fine di favorire il migliore esercizio delle funzioni ed un apporto costruttivo di tutti i Gruppi consiliari sui programmi e i metodi dell’azione amm.va, il Consiglio esercita le proprie funzioni con il supporto delle commissioni, costituite nel proprio seno, con criterio proporzionale stabilito dal relativo Regolamento, nel quale saranno determinate competenze per materia, i poteri, la disciplina dell'organizzazione e le forme di pubblicità dei lavori, prevedendo, altresì, forme di consultazione dei rappresentanti degli interessi diffusi
Le Commissioni hanno il ruolo a agevolare e snellire i lavori del Consiglio, svolgendo attività preparatoria in ordine alle proposte di deliberazioni ed alle altre questioni sottoposte al Consiglio.
A loro volta le stesse Commissioni possono formulare proposte di provvedimenti di loro competenza riguardanti l'attività amm.va.
Possono essere costituite Commissioni temporanee per l'esame di particolari aspetti della vita Amm.va dell'Ente o della collettività, su proposta di almeno un quinto dei Consiglieri assegnati, semprecché la proposta ottenga la maggioranza assoluta dei voti favorevoli dei Consiglieri assegnati.
Come le modalità di cui al Comma, precedente possono essere costituite Commissioni speciali d'inchiesta, costituite in modo paritetico.
I gruppi consiliari, per svolgere indagine sull'attività amm.va del Comune le quali riferiranno al Consiglio sui risultati raggiunti entro i termini assegnati all'atto della costituzione.
Le sedute delle Commissioni sono pubbliche tranne i casi espressamente previsti dal Regolamento.

Art. 15
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Potestà regolamentare

Il Comune ha potestà regolamentare in tutte le materie di competenza propria nonché in quelle relative a funzioni attribuite o delegate da leggi statali e regionali.
Il Comune esercita la potestà regolamentare nel rispetto della legge e dello statuto.
I regolamenti relativi all'esercizio delle funzioni del Consiglio, della Giunta, del Sindaco e del Collegio dei revisori dei conti, al diritto di accesso e di informazione del cittadino, all'organizzazione ed al funzionamento degli Istituti di partecipazione, sono approvati con la maggioranza prevista per la approvazione dello Statuto. Tutti gli altri regolamenti sono approvati con la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
Le modificazioni dei regolamenti sono deliberate con le medesime maggioranze previste per la loro approvazione.
L'iniziativa dei regolamenti appartiene al Sindaco, alla Giunta e a ciascun membro del Consiglio.
La proposta di regolamento deve essere redatta in art.li accompagnata da una relazione illustrativa del responsabile del servizio.
I regolamenti approvati dal Consiglio, una volta divenuti esecutivi, ai sensi dell'art.11 della L.R. 3 dicembre 91 n. 44, sono pubblicati nell'Albo Pretorio, per giorni 15.
I regolamenti entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nell'albo pretorio. 

Capo Secondo
La Giunta
Art. 16
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Ruolo c competenze generali

 

La Giunta è l'organo esecutivo del Comune.
Compie tutti gli atti d'amministrazione del Comune che non siano riservati dalla Legge dallo Statuto alla competenza di altri soggetti.
La Giunta attua gli indirizzi generali espressi dal Consiglio Com.le con gli atti fondamentali dallo stesso approvati e coordina la propria attività con gli orientamenti di politica amministrativa ai quali si ispira l'azione del consiglio.
La Giunta esercita attività di iniziativa e di impulso nei confronti del consiglio comunale, sottoponendo allo stesso proposte formalmente redatte e istruite, per l'adozione degli atti che appartengono alla sua competenza.
La Giunta persegue, nell'ambito delle sue competenze d'amministrazione ed attraverso l'iniziativa propositiva nei confronti del Consiglio, la realizzazione del programma proposto nel documento in base al quale è stata costituita.
La Giunta riferisce annualmente al Consiglio sull'attività dalla stessa svolta, sui risultati ottenuti e sullo stato di attuazione del bilancio pluriennale, del programma delle opere pubbliche e dei singoli piani.

Art. 17
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Composizione delta Giunta

La Giunta è composta dal Sindaco che la presiede e da sei Assessori.
È riconosciuta la facoltà di inserire nella lista contenuta nel documento programmatico di cui all'articolo seguente, cittadini non facenti parte del Consiglio Com.le, purché risultino in possesso dei requisiti di compatibilità e di elegibilità alla carica di Consigliere.
Nel documento programmatico sono illustrate e documentate le particolari qualificazioni, competenze ed esperienze che motivano la candidatura dell'Assessore extraconsiliare.
Non può essere nominato Assessore extraconsiliare chi abbia concorso come candidato alle elezioni del Consiglio Comunale in carica.
Il Consiglio Comunale procede all'accertamento delle condizioni di elegibilità e di compatibilità degli eventuali Assessori extraconsiliari subito dopo l'elezione del Sindaco e della Giunta e, nel caso di surrogazione subito dopo l'avvenuta nomina.
Gli Assessori extraconsiliari sono equiparati a tutti gli effetti agli assessori di estrazione consiliare: partecipano alle sedute del Consiglio relazionando sugli affari di pertinenza, ma senza avere diritto al voto.
Le cause di inelegibilità, di incompatibilità e di decadenza dalla carica di Sindaco e di assessore sono stabilite dalla legge.

Art. 18
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Elezione del Sindaco e degli Assessori

L'elezione avviene sulla base di un documento programmatico sottoscritto da almeno un terzo dei consiglieri assegnati contenente la lista dei candidati alla carica di Sindaco e di Assessore a seguito di un dibattito politico sulle dichiarazioni rese dal candidato alla carica di Sindaco.
Ove il documento programmatico non sia stato depositato presso il segretario comunale almeno 24 ore prima della seduta indetta per l'elezione, la maggioranza dei consiglieri presenti può chiedere il differimento della deliberazione al giorno seguente
L'elezione avviene a scrutinio palese, in seduta pubblica a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati A tal fine vengono indette tre successive votazioni da tenersi in sedute distinte.
Qualora in nessuna di esse si raggiunga la maggioranza il consiglio viene sciolto.
La prima convocazione è disposta entro quindici giorni dalla proclamazione degli eletti o dalla data in cui si verifica la vacanza.
La cessazione dalla carica del Sindaco o di oltre la metà degli Assessori comporta la decadenza della Giunta.
I nominativi dei candidati alla carica di Assessore possono essere disposti nella lista nell'ordine di anzianità voluto dai presentatori purché questi facciano espressa dichiarazione di ciò. Qualora non sia stata fatta tale dichiarazione l'ordine di anzianità è determinato dall'età.
Non possono contemporaneamente far parte della Giunta ascendenti e discendenti, fratelli, coniugi o conviventi more uxorio, affini di primo grado, adottanti e adottati.

Art. 19
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Funzionamento e organizzazione

L'attività della Giunta Municipale è collegiale
La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco (o, in caso di assenza o impedimento, dal Vice Sindaco) che stabilisce l'ordine del giorno tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli assessori.
Gli Assessori sono responsabili collegialmente degli atti della Giunta.
La Giunta può adottare un regolamento per l'esercizio della propria attività.
Il Sindaco, nel rispetto delle competenze della sfera burocratica e amministrativa, può delegare alcuni rami dell'Amministrazione agli assessori in relazione all'idoneità degli stessi ad attuare gli indirizzi politico-programmatici dell'Ente.
Il Sindaco comunica tempestivamente al Consiglio le deleghe conferite ed ogni successiva modificazione.

Art. 20
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Il Vice Sindaco

Il Sindaco nomina un Assessore a sostituirlo in caso di assenza o impedimento, in tutte le funzioni allo stesso attribuite dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.
Al predetto Assessore viene attribuita la qualifica di Vice Sindaco.
Nel caso di contemporanea assenza o impedimento del Sindaco e del Vice Sindaco, ne esercita temporaneamente tutte le funzioni l'Assessore anziano per età e, in mancanza, uno degli Assessori presenti secondo l'ordine di anzianità; in mancanza di Assessori dal Consigliere anziano.

Art. 21
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Durata in carica - Surrogazione

Il Sindaco e gli Assessori rimangono in carica sino all’insediamento dei successori.
In caso di morte, di decadenza o di rimozione del Sindaco ne assume provvisoriamente le funzioni l'Assessore anziano e si fa luogo al rinnovamento integrale della Giunta, ai sensi dell'art.18 del presente Statuto mediante convocazione del Consiglio Comunale entro dieci giorni decorrenti dalla data dell'evento o della deliberazione dichiarativa della decadenza o della comunicazione del provvedimento di rimozione.
In caso di cessazione, per qualsiasi causa, dalla carica di Assessore, la Giunta comunale dispone l'assunzione provvisoria delle funzioni da parte del Sindaco o di altro assessore.
In quest'ultima ipotesi, il Sindaco propone al Consiglio comunale, nella prima seduta immediatamente successiva il nominativo di chi surroga l’Assessore cessato dalla carica, L'elezione da tenersi a scrutinio palese avviene, nelle prime due votazioni a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati e, nella terza votazione, con la maggioranza semplice dei votanti.
Nell'ipotesi di impedimento temporaneo di un Assessore, la Giunta comunale incarica il Sindaco o altro Assessore ad assumere le funzioni.

Art. 22
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Revoca delle Giunta Comunale - Mozione di sfiducia

La Giunta comunale risponde del proprio operato dinanzi al Consiglio comunale.
Il voto contrario del Consiglio Comunale ad una proposta della Giunta non comporta obbligo di dimissioni.
Il Sindaco e gli assessori cessano contemporaneamente dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia costruttiva, espressa per appello nominale, con voto della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune.
La mozione deve essere sottoscritta da almeno 1/3 dei Consiglieri assegnati, può essere proposta solo nei confronti dell'intera Giunta e deve contenere l'indicazione di nuove linee politico-amministrative, con allegata la lista di un nuovo Sindaco e di nuovi Assessori.
La mozione viene posta in discussione non prima di cinque e non oltre dieci giorni dalla sua presentazione. Essa è notificata agli interessati.
Se il Sindaco non procede alla convocazione del Consiglio Comunale nel termine previsto dal precedente comma, vi provvede il Consigliere anziano.
La seduta è pubblica e il Sindaco e gli Assessori partecipano alla discussione e alla votazione.
L'approvazione della mozione di sfiducia comporta la proclamazione della nuova Giunta proposta
Il Sindaco e gli assessori della Giunta uscente possono essere eletti come componenti della nuova Giunta.

Art. 23
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Dimissioni del Sindaco o di oltre la metà degli assessori

Le dimissioni del Sindaco o di oltre la metà degli Assessori determinano la cessazione della carica dell'intera Giunta.
Le dimissioni del Sindaco e degli assessori comunali sono depositate nella segreteria del Comune o formalizzate in sedute degli Organi collegiali. Sono irrevocabili, immediatamente efficaci e non necessitano di presa d'atto. Dalla data del depositato o dalla data della formalizzazione decorre il termine di cui all'art. 39 comma 1 lett. b della L.142/90 come recepita con la L.R. 48/91.
Entro 15 giorni dalla presentazione delle dimissioni, il Sindaco convoca il Consiglio com.le, per le elezioni del nuovo esecutivo. In caso mancata convocazione, vi provvede il consigliere anziano.
La Giunta dimissionaria resta in carica fino all'insediamento della nuova giunta.
Il Sindaco e gli assessori della Giunta uscente possono essere eletti come componenti della nuova Giunta.

Art 24
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Decadenza dalla carica di Sindaco e di Assessore

La decadenza dalla carica di Sindaco e di assessore avviene per le denti cause:;

  1. accertamento di una causa di inelegibilità o di incompatibilità di consigliere comunale;

  2. accertamento di una causa ostativa all'assunzione della carica Sindaco o di Assessore

  3. negli altri casi previsti dalla legge.

L'Assessore che non interviene a tre sedute consecutive della Giunta senza giustificato motivo, decade dalla carica.
Fatta salva l'applicazione dell'art 7 della L.23 aprile 1991 n 154, la decadenza è pronunciata dal Consiglio Comunale, d'ufficio o su istanza di qualunque elettore del Comune, decorso il termine di 10 giorni dalla notificazione all'interessato della proposta di decadenza.
In caso di pronuncia di decadenza del Sindaco trova applicazione il disposto dell'art.17 comma 2 del presente Statuto.
In caso di pronuncia di decadenza degli Assessori si applicano le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 dell’art.19 del presente Statuto.
Nel caso di avviso di garanzia pervenuto al Sindaco o ad un assessore questi dovranno informarne il Consiglio Com.le nella prima adunanza utile.

Art. 25
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Revoca degli Assessori

L'Assessore può essere revocato per deliberazione del Consiglio comunale su motivata proposta per iscritto del Sindaco.
La seduta è pubblica e deve aver luogo dopo il decorso del termine di dieci giorni dalla notificazione della proposta di revoca all'interessato.
Per la validità della votazione, espressa per appello nominale, occorre la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
Si applicano e disposizioni di cui al commi 3 e 4 dell'art. 20.

Capo Terzo
Il Sindaco
Art. 26
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Attribuzioni generali

  1. Il Sindaco è il capo del governo locale ed in tale veste esercita funzioni di rappresentanza, di presidenza, di sovrintendenza e di amministrazione.

  2. Ha competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo dell'attività degli assessori e delle strutture gestionali-esecutive.

  3. La legge disciplina le modalità per l'elezione, i casi di incompatibilità e di ineleggibilità all'ufficio di Sindaco, il suo status e le cause di cessazione della carica.

  4. Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente Statuto e dai regolamenti attribuiti quale organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di autoorganizzazione delle competenze connesse all'ufficio.

Art. 27
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Attribuzioni di vigilanza

1. Il Sindaco:

  1. acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati;

  2. promuove direttamente o avvalendosi del segretario comunale, indagini e verifiche amministrative sull’intera attività del comune;

  3. compie gli atti conservativi dei diritti del Comune;

  4. può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, appartenenti all'Ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse e ne informa, se necessario, il Consiglio comunale;

  5. collabora con i revisori dei conti del Comune per definire le qualità di svolgimento delle loro funzioni nei confronti delle istituzioni;

  6. promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gi obiettivi indicati dal Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.

Art. 28
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Attribuzione di amministrazione

II Sindaco

  1. ha la rappresentanza generale dell'ente e può stare in giudizio nei procedimenti giurisdizionali o amministrativi, come attore o convenuto con l'autorizzazione della Giunta;

  2. ha la direzione unitaria ed il coordinamento dell'attività politico-amministrativa del Comune;

  3. coordina e stimola l'attività dei singoli assessori;

  4. può sospendere l'adozione degli atti specifici concernenti l'attività amministrativa dei singoli assessori per sottoporli all’esame della Giunta;

  5. impartisce direttive al Segretario Comunale in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa di tutti gli uffici e servizi;

  6. ha facoltà di delegare in conformità ai rispettivi ruoli, agli assessori, ai consiglieri al Segretario Comunale l'adozione di atti e provvedimenti di rilevanza esterna, che la legge o il presente Statuto non abbia già loro attribuito;

  7. promuove ed assume iniziative sentita la Giunta, per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge salvo quanto di competenza del Consiglio Comunale;

  8. può concludere, sentito il parere dei funzionari, accordi con i soggetti interessati alfine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale, secondo le modalità previste dalla legge n.10/91;

  9. convoca i comizi per i referendum consultivi;

  1. adotta i provvedimenti disciplinari concernenti il personale, non assegnati dalla logge e dal regolamento alle attribuzioni della Giunta, o da Segretario Comunale;

  2. determina gli orari di apertura al pubblico degli uffici, dei servizi e degli esercizi comunali, sentita la Giunta comunale e le istanze di partecipazione;

  3. fa pervenire all'ufficio del Segretario comunale l'atto di dimissioni;

  4. adotta tutti gli altri provvedimenti di natura discrezionale, non collegiale o gestionale, che il presente Statuto esplicitamente non abbia attribuito ai dirigenti e/o al Segretario;

  5. nomina la commissione di cui all'art 4 della Legge 28/03/1991 n.112 sulla base dei criteri fissati dal relativo regolamento che stabilirà altresì, il numero dei membri e le modalità di funzionamento. La presidenza della commissione compete al Segretario Comunale;

  6. al sindaco sono attribuite le competenze di cui alla lettera (n) dell'art.32 della legge 142/90, come recepita dalla L.R. 48/91. I relativi atti sono soggetti al controllo di cui all'art. 15 della L.R. 3/12/1991, n 44. In caso di successione nella carica di Sindaco, il nuovo Sindaco può revocare e sostituire i rappresentanti del Comune presso Enti, aziende ed Istituzioni anche prima della scadenza del relativo incarico;

  7. gli atti di cui alla lettera (f) dell'art 32 della L. 142/90, come recepito dalla L.R. n. 48/91, possono essere adottati dal Sindaco qualora il Consiglio non abbia provveduto entro il termine di sessanta giorni dalla richiesta di inserzione all'ordine del giorno;

  8. emana ordinanze motivate per disporre l'osservanza di norme e di regolamento.

Art. 29
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Attribuzione di organizzazione

Il Sindaco:

  1. stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute, dispone la convocazione del Consiglio comunale e lo presiede ai sensi del regolamento. Quando la richiesta è formulata da un quinto dei consiglieri provvede alla convocazione entro venti giorni;

  2. convoca e presiede la conferenza dei capigruppo consiliari, secondo la disciplina regolamentare;

  3. esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare dal Sindaco presiedute, nei limiti previsti dalle leggi;

  4. propone gli argomenti da trattare e dispone la convocazione della Giunta e la presiede;

  5. ha potere di delega generale o parziale delle sue competenze ed attribuzioni ad uno o più assessori e a consiglieri comunali;

  6. delega la sottoscrizione di particolari specifici atti non rientranti nelle attribuzioni delegate ad assessori al segretario comunale e ai funzionari;

  7. incarica dipendenti a sottoscrivere "d'ordine del Sindaco" atti provvedimenti e certificazioni di varia natura, per lo snellimento dei servizi;

  8. riceve le interrogazioni, le interpellanze e le mozioni da sottoporre al Consiglio.

Art. 30
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Attribuzioni per i servizi statali

1. Il Sindaco, nella sua qualifica di ufficiale di governo:;

  1. provvede ad assolvere le funzioni di polizia giudiziaria, quando la legge gli attribuisce la qualifica di "Ufficiale di Polizia Giudiziaria";

  2. sovrintende, emana direttive ed esercita vigilanza nei servizi di competenza statale previsti dall’art. 38, l° comma, legge n.142/1990;

  3. sovrintende, informandone il Prefetto, ai servizi di vigilanza quanto interessa la sicurezza e l'ordine pubblico;

  4. adotta i provvedimenti contingibili ed urgenti, ed assume le iniziative conseguenti;

  5. emana atti e provvedimenti in materia di circolazione stradale.

TITOLO TERZO
Istituzioni di Partecipazioni

Capo Primo
Partecipazione e Accesso

Art. 31
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La partecipazione dei cittadini all'azione amministrativa

Il Comune informa la propria attività ai principi della partecipazione dei cittadini, sia singoli che associati, per assicurare il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza dell'azione amministrativa.

A tal fine il Comune promuove:

  1. organismi di partecipazione dei cittadini all’amministrazione locale;

  2. il collegamento dei propri organi con gli organismi di partecipazione;

  3. le assemblee di quartiere e di zona sulle principali questioni sottoposte all'esame degli organi comunali;

  4. forme di consultazioni per acquisire il parere dei soggetti economici su problemi specifici;

  5. la partecipazione di altre nuove forme associative che si costituiscono ad hoc, quali consulte, gruppi di lavoro e commissioni alle quali partecipano rappresentanti delle forze culturali e sociali presenti nel territorio comunale, comitati formati da utenti di servizi pubblici, rappresentanze delle comunità degli emigrati, organizzazioni studentesche, comunità di produttori, di agricoltori, di consumatori.

Con apposito regolamento è stabilita la disciplina, la forma ed i termini delle predette partecipazioni.

Art. 32
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Il diritto di udienza

Il diritto di udienza costituisce una forma diretta e semplificata di tutela degli interessi della collettività, assume pertanto la funzione di strumento di pressione esplicita.
I cittadini e gli organismi di cui al predetto articolo 31, hanno diritto di essere ricevuti ed ascoltati dal Sindaco e dagli assessori competenti in giorni prefissati e pubblicizzati all'albo e nell'ufficio interessato oppure su appuntamento per illustrare problemi di interesse generale.
Il regolamento potrà disciplinare i modi e i tempi in cui rappresentanti degli organismi di cui al precedente articolo 31 possono, in udienza pubblica, essere ascoltati dagli organi collegiali; inoltre potrà prevedere i rimedi contro eventuali omissioni o arbitri.
Il regolamento previsto dal successivo articolo disciplinerà l'audizione degli interessati al procedimento.

Art. 33
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Azione popolare, diritto di accesso e di informazione ai cittadini

Ciascun elettore può far valere, innanzi alle giurisdizioni amministrative, le azioni ed ricorsi che spettano al Comune.
Il giudice ordina al Comune di intervenire in giudizio ed in caso di soccombenza, le spese sono a carico di chi ha promosso l'azione o il ricorso.
Al fine di assicurare la trasparenza e l'imparzialità dell'attività amministrativa è garantito ai cittadini, singoli o associati, per la tutela di situazioni giuridiche soggettive e di interessi diffusi, il diritto di accesso ai documenti amministrativi del Comune e degli enti e aziende dipendenti secondo quanto previsto dalle norme legislative dell'ordinamento statale della legge 241/90 e dalla legge regionale 10/91 e dallo specifico regolamento comunale.
Tutti gli atti dell'Amministrazione Comunale sono pubblici, ad eccezione di quelli coperti da segreto o divieto di divulgazione per espressa previsione di norme giuridiche o per effetto di temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco che ne vieti l'esibizione, conformemente a quanto previsto dal regolamento, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone e delle imprese.
Anche in presenza del diritto di riservatezza, il Sindaco deve garantire ai soggetti interessati la visione degli atti relativi ai procedimenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro interessi giuridici.
Il Sindaco ha la facoltà di differire l'accesso ai documenti richiesti sino a quando la conoscenza di essi possa impedire o gravemente ostacolare lo svolgimento dell'attività amministrativa. Non è comunque ammesso l'accesso agli atti preparatori nel corso della formazione dei provvedimenti riguardanti atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, salvo diverse disposizioni di legge.
È considerato documento amministrativo ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni, firmati dall'Amministrazione Comunale o comunque dalla stessa utilizzati ai fini dell'attività amministrativa.
Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi, nei modi e con limiti indicati dal regolamento. L'esame dei documenti è gratuito Il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salve le vigenti disposizioni in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di visura.
La richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata e deve riguardare documenti formati dall'Amministrazione Comunale o da questa detenuti stabilmente.
Il regolamento assicura ai cittadini, singoli o associati ed agli organi di informazione, il diritto di accesso ai documenti amministrativi e alle informazioni di cui è in possesso l'Amministrazione;disciplina rilascio di copie di atti previo pagamento dei soli costi; individua, con norme di organizzazione degli uffici e dei servizi, i responsabili dei procedimenti; detta le norme necessarie per assicurare ai cittadini l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardino.
Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso sono ammessi soltanto nei casi e nei limiti stabiliti dal presente articolo.
Al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini all'attività dell'amministrazione, il Comune assicura l'accesso alle strutture ed ai servizi agli enti, alle organizzazioni di volontariato, alle associazioni ed ai mezzi di informazione, previa regolamentazione.
Le aziende e gli enti dipendenti dal Comune hanno l'obbligo di uniformare la loro attività a tali principi.

Art. 34
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Istanze - Petizioni

I cittadini e le associazioni e gli Organismi di cui all'art 31 possono, come previsto dall'apposito regolamento, rivolgere per iscritto agli organi dell'amministrazione:

Le risposte dovranno essere fornite entro 30 giorni e, nel caso comportino l'adozione di specifici provvedimenti, l'organo competente dovrà provvedervi nel termine di ulteriori trenta giorni, qualora non abbia rigettato la richiesta con risposta motivata.
Il regolamento stabilirà le modalità e i tempi per l'esercizio del diritto di istanza e di petizione da esercitare nel confronti degli organi collegiali.

Capo Secondo
Associazionismo

Art. 35
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Principi generali

Il Comune valorizza le autonome forme associative, di volontariato cooperazione, sindacali (sia dei lavoratori che degli imprenditori), quelle operanti nel settore dei beni culturali, ambientali, storici ed artistici, nel turismo, nello sport, nell'attività culturale e di gestione del tempo libero, nonché forme associative religiose e qualsiasi altra forma associativa costituitasi tra cittadini a fini partecipativi.
Riconosce il ruolo attivo e propositivo delle cooperazioni nello sviluppo delle attività imprenditoriali e l'azione educativa, formativa e di difesa della salute dello sport.
Promuovere la partecipazione dei giovani e favorisce le organizzazioni commerciali, artigianali e agricole, attuando forme di incentivazione.
Integra l'azione amministrativa con l’attività di altre istituzioni associazioni per la tutela della persona e della sua crescita singola ed associata, con particolare riferimento a fanciulli, donne, anziani e disabili.

Art. 36
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Associazioni

Per i fini di cui al precedente articolo il Comune:

  1. sostiene le attività ed i programmi dell'associazionismo, anche mediante stipula di convenzioni;

  2. favorisce l'informazione e la conoscenza degli atti amministrativi comunali e delle norme, programmi. e progetti regionali, statali comunitari interessanti l'associazionismo;

  3. può affidare ad associazioni ed ai comitati l'organizzazione di singole iniziative e nel caso di assegnazione di fondi, il relativo rendiconto della spesa, va approvato dalla Giunta.

I predetti interventi hanno luogo nei confronti di libere forme associative che presentino i seguenti risultati: elegibilità delle cariche, volontarietà dell'adesione e del recesso dei componenti, assenza di fini di lucro, pubblicità degli atti e dei registri, perseguimento di finalità non in contrasto con la Costituzione.
Nell'ambito delle predette finalità è istituito l'albo delle forme associative.
Il Sindaco su apposito registro elencherà tutte le associazioni operanti nel territorio, in possesso dei predetti requisiti e che siano state costituite da almeno un anno dalla richiesta di registrazione, con deposito dello Statuto e la designazione del legale rappresentante. I criteri e le modalità di iscrizione sono disciplinati da apposito regolamento.
Per la gestione di particolari servizi l'Amministrazione Comunale può promuovere la costituzione di appositi organismi, determinando le finalità da perseguire, i requisiti per l'adesione, la composizione degli organi di direzione, le modalità di acquisizione dei fondi e la loro gestione.

Art. 37
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Forme di consultazione - incentivazione

Per la consultazione dei cittadini su specifici problemi, il Comune si avvale degli strumenti previsti dallo Statuto e dal regolamento.
Oltre all'udienza pubblica di 50 cittadini richiedenti o individualmente o anche in forma associativa nell'esercizio del diritto di udienza, il Comune riconosce le consultazioni riguardanti le convocazioni di assemblee generali o parziali, di quartiere, dei cittadini e le convocazioni di assemblee delle associazioni iscritte nell'apposito albo, di cui al predetto articolo, in ordine al relativo settore di competenze.
Alle associazioni ed agli organismi di partecipazione, possono, inoltre, essere erogate forme di incentivazione con apporti sia di. natura finanziaria-patrimoniale, che tecnico-professionale ed organizzativo.

Art. 38
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Iniziativa popolare

Possono essere presentate dai cittadini residenti, anche stranieri, ai competenti organi comunali proposte di provvedimenti amministrativi di interesse generale, redatte sotto forma di schema di deliberazione o di provvedimento e con l'indicazione dei mezzi finanziari con cui far fronte alle spese eventualmente previste.
La proposta, presentata dal comitato promotore e con l'indicazione di un rappresentante, deve essere sottoscritta, secondo le modalità e le procedure previste dall'apposito regolamento, da un numero di cittadini non inferiore a 100. La proposta può essere sottoscritta dai cittadini che hanno compiuto il 15° anno di età.
Dalla data di presentazione, l'organo competente non può non tenere conto della proposta ove abbia a decidere su questioni oggetto della medesima.
La proposta, verificata da parte del Segretario comunale la conformità a quanto previsto dal citato regolamento, viene istruita e corredata dai prescritti parere dall'eventuale attestazione finanziaria, per essere sottoposta all'organo competente, che dovrà deliberare in merito entro sessanta giorni dalla sua presentazione.
Dalle decisioni dell'organo competente sarà data tempestiva comunicazione al designato rappresentante e copia della stessa sarà pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni.

Art.39
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Referendum

Il referendum consultivo è ammesso su materie di esclusiva competenza comunale e deve tendere a realizzare un valido rapporto, tra gli orientamenti che maturano nella comunità e l'attività degli organi comunali; pertanto, il Comune ne favorisce l'espletamento nei limiti consentiti dalle esigenze di funzionalità dell'organizzazione comunale.
Il regolamento disciplina i requisiti di ammissibilità, i tempi, le modalità per la raccolta e l’autenticazione delle forme nonché per l'indizione, per la relativa propaganda, per lo svolgimento delle operazioni di voto e l'eventuale nomina di una commissione di garanzia.
Il referendum potrà essere indetto quando:

  1. lo richieda non meno del 25% degli elettori iscritti nelle liste elettorali al momento della presentazione della richiesta;

  2. lo deliberi il Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei componenti.

Tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali hanno diritto di partecipare al referendum che non può coincidere con altre consultazioni elettorali, dalle quali deve intervallarsi di almeno 30 giorni.
La richiesta di referendum deve indicare in modo chiaro e sintetico il quesito e contenere non più di due quesiti alternativi.
La proposta referendaria, la cui ammissibilità sarà valutata in assenza di difensore civico, dal Segretario comunale, mentre il Consiglio delibererà la copertura finanziaria delle operazioni referendarie, è approvata con la maggioranza assoluta dei voti validi e ha condizione che abbia partecipato alla votazione almeno la maggioranza degli aventi diritto.
Se l'esito è stato favorevole, il Sindaco è tenuto a proporre al Consiglio comunale, entro 60 giorni dalla proclamazione dei risultati, l'argomento oggetto del referendum.
Il Consiglio deciderà in merito, motivando adeguatamente l'eventuale decisione non conforme all'esito della consultazione.
Sono escluse dall'esercizio del diritto di iniziativa e dal referendum le seguenti materie:

  1. imposte, tasse, tributi e bilancio;

  2. espropriazione per pubblica utilità;

  3. designazione e nomine o questioni concernenti persone;

  4. annullamento, revoca o abrogazione di atti amministrativi;

  5. stato giuridico del personale, compresa la pianta organica;

  6. attività amministrativa vincolate da leggi statali o regionali;

  7. contrazione di mutui ed emissioni di prestiti obbligazionari.

Art. 40
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Difensore Civico – funzioni

Il ruolo di garante dell’imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione comunale è accertata dal difensore con il presente statuto che, unitamente al regolamento, ne regola l'elezione e l'attività
Il Difensore Civico agisce a tutela dei diritti e degli interessi dei cittadini svolgendo le seguenti funzioni:;

  1. raccogliere e verificare le segnalazioni dei cittadini e associazioni, in ordine ad abusi, disfunzioni, carenze e ritardi nell'Amministrazione e li trasmette agli uffici competenti;

  2. attua interventi finalizzati a rimuovere i fattori strumentali, organizzativi tecnici e professionali, diritti previsti dalle legge nn. 142/90 241/90 e dalle leggi reg.li nn. 10/91 48/91;

  3. riferisce periodicamente circa il suo operato al C.C. ed entro il trentuno dicembre di ciascun anno presenta una relazione sulla propria attività al Consiglio che la esamina e ne cura la diffusione tra la cittadinanza;

  4. informa la popolazione con specifici strumenti nella sua attività;

  5. favorisce di propria iniziativa o su richiesta dei cittadini di incontri tra cittadini singoli o associati e i responsabili di servizi in ordine al funzionamento degli stessi;

  6. qualora ravvisi atti od omissioni in violazione ai principi di imparzialità e buon andamento, trasmette al responsabile del procedimento, o all'ufficio o servizio, una comunicazione scritta con l'indicazione del termine e delle modalità per l'eliminazione delle violazioni riscontrate:;
    -può richiedere la promozione dell'azione disciplinare
    -può agire in giudizio ai sensi dell'art.7 primo comma L.142/90
    -sollecita il C.C., la G.M., il Sindaco ad assumere i provvedimenti di propria competenza.

Art.41
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Nomina, Requisiti, inelegibilità, decadenza proroga

Il difensore civico deve essere eletto tra persone di comprovata autorità ed integrità che abbiano una maturata esperienza nella tutela i diritti.
Non possono essere eletti:

  1. i membri del Parlamento Europeo, del Parlamento Nazionale, del Parlamento Regionale nonché i Consiglieri Regionali, Provinciali, Comunali, del Comitato Provinciale di Controllo e delle sezioni decentrate e di coloro che abbiano ricoperto le medesime cariche negli anni precedenti;

  2. i candidati, anche se non eletti, il Parlamento Europeo, il Parlamento Nazionale, il Parlamento Regionale, nonché i Consiglieri Regionali, Provinciali, Comunali nelle più recenti elezioni;

  3. i dipendenti del Comune di San Giuseppe Jato;

  4. i componenti dei Comitati di Gestione delle U.S.L.;

  5. coloro che ricoprono cariche direttive od esecutive in ambito locale, regionale o nazionale.

Il Difensore Civico è nominato dal Consiglio Comunale, scelto tra, almeno, una terna di candidati, tra i cittadini eleggibili alla carica di Consigliere comunale che, per preparazione, esperienza, competenza giuridico-amministrativa diano garanzia di indipendenza, obiettività ed equilibrio di giudizio.
Le proposte di candidatura possono essere presentate, anche da parte di associazioni, di ordini professionali o enti pubblici o privati, in tal caso la proposta deve contenere specificatamente i motivi che giustificano la scelta, con particolare riferimento alla capacità professionale.
Rimane in carica per la stessa durata del Consiglio Comunale durante la cui legislatura è stato nominato esercitando, comunque le sue funzioni fino alla nomina del successore.
Il Consiglio Comunale determina, sentito il difensore civico le dotazioni di bilancio, di mezzi e di personale da assegnare all'Ufficio del difensore civico.
Là scelta del personale nell'ambito delle unità stabilita dal Consiglio è di esclusiva competenza del difensore civico.
Il difensore civico cessa dalla carica:;

Al difensore civico può essere corrisposta una indennità di funzione in misura pari a quella stabilita per gli assessori comunali e allo stesso possono essere rimborsate le spese documentate per missione con le modalità e con gli importi previsti per gli assessori comunali.

TITOLO QUARTO
Organizzazione degli Uffici

Capo Primo
Organizzazione

Art. 42
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Regolamento di organizzazione - Contenuto

Il Comune disciplina con apposito Regolamento la dotazione organica del personale, l'organizzazione degli uffici e dei servizi in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità nei limiti di classificazione dell'Ente stabiliti dalle leggi vigenti.
Il Regolamento di cui al precedente comma disciplina, nell'ambito dei principi stabiliti dalla legge:;

  1. l'individuazione degli organi burocratici la individuazione dei servizi e degli uffici nell'ambito delle aree funzionarie di cui al successivo articolo, e i principi della loro organizzazione;

  2. i ruoli organici, la loro consistenza, la priorità organica, la dotazione organica delle aree funzionali e dei servizi;

  3. le modalità di conferimento di titolarità dei servizi;

  4. lo svolgimento delle procedure di accesso al posti di organico nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge;

  5. gli orari degli uffici nel rispetto degli accordi nazionali di lavoro;

  6. le modalità del coordinamento dell'attività del Segretario Comunale e dei titolari di ciascuna area funzionale;

  7. i criteri per la formazione professionale e l'addestramento del personale realizzando e favorendo la partecipazione ai corsi di specializzazione e perfezionamento;

  8. i criteri per il miglioramento delle prestazioni professionali del personale attraverso l'ammodernamento della struttura e delle attrezzature;

  9. la regolamentazione dei rapporti per incarichi e collaborazione esterna;

  1. le modalità per la designazione da parte del personale del Componente la Commissione di disciplina facendo salvo il principio che ogni dipendente venga valutato da personale della medesima qualifica o superiore. Con apposite tabelle allegate al regolamento sono individuate le dotazioni organiche e i profili professionali appartenenti a ciascuna area. Il regolamento disciplina altresì l'attribuzione ai titolari di ciascuna area le responsabilità gestionali per l'attuazione degli obiettivi fissati dagli organi istituzionali dell'Ente e stabilisce le modalità di coordinamento tra il Segretario comunale e gli stessi. Nella attribuzione delle competenze ai titolari di ciascuna area deve essere rispettato il principio di distinzione tra le funzioni di indirizzo e di controllo gestionale amministrativa.

Art. 43
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Area di attività – Organizzazione burocratica

L'organizzazione burocratica comunale si articola in aree funzionali.
Nel Comune dì San Giuseppe Jato sono individuare almeno quattro aree di attività: Area amministrativa Area contabile, Area Tecnica e Area di Vigilanza. Altre aree possono essere istituite in funzione delle effettive esigenze dell'Ente con le modalità istituite in funzione delle effettive esigenze dell'Ente con le modalità previste dalla legge, dal regolamento e dagli accordi collettivi di lavoro. La titolarità dell'area comporta lo svolgimento di attività e l'assunzione di responsabilità connesse allo svolgimento delle "funzioni".
La titolarità delle aree funzionali può essere conferita a tempo determinato e può essere interrotta anticipatamente, con provvedimento motivato, quando il livello del risultato risulti inadempiuto.
Nel caso si verifichi la vacanza o una assenza per oltre 30 giorni va conferita, per il periodo necessario, salva la facoltà di revoca di cui sopra, la titolarità provvisoria ad altro dipendente in possesso dei requisiti richiesti cui spetta l'attribuzione di un trattamento economico aggiuntivo che cessa con la conclusione dell'incarico, nel rispetto delle condizioni e prescrizioni dell'art. 72 del D.P.R. 268/87 e del Decreto Legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
Ciascuna area si articola in servizi che costituiscono unità operative complesse.
Ciascun servizio si articola in uffici che costituiscono unità operative semplici nell'ambito dei quali sono distribuiti i carichi di lavoro esecutivi, operativi e ausiliari.
I servizi e gli uffici sono organizzati in moduli orizzontali che garantiscono alla struttura sovraordinata di area funzionale la sintesi di lavoro e l'attribuzione di responsabilità su quella subordinata.
Il personale è inquadrato nelle qualifiche funzionali di cui agli accordi nazionali collettivi in relazione alla complessità della funzione o dell'attività attributiva al relativo posto di organico e ai requisiti richiesti per lo svolgimento della stessa.
Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale dipendente è disciplinato dagli accordi collettivi nazionali.
L'accesso al rapporto di pubblico impiego, la sua costituzione, le cause di cessazione e le garanzie del personale in ordine all'esercizio dei diritti fondamentali sono in ogni caso regolati dalla legge.

Art. 44
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La Commissione di Disciplina

È istituita la commissione di disciplina composta dal Sindaco, o suo delegato, dal Segretario com.le e da un dipendente designato con le modalità stabilite nel regolamento.
Lo stesso regolamento disciplina la responsabilità, le sanzioni disciplinari, i relativi procedimenti, la destinazione d'ufficio e la riammissione in servizio, secondo le norme previste per gli impiegati civili dello Stato contenute nel T.U. 10.01.1957 n.3 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 45
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Incarichi e collaborazioni esterne

Il regolamento può prevedere forme di incarichi e collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità per il conseguimento di obiettivi determinati, stabilendo il relativo corrispettivo economico: i rapporti saranno regolati da appositi convenzioni la cui durata non potrà superare la durata del programma e comunque il raggiungimento degli obiettivi.
Il Sindaco, per l'espletamento di attività connesse con la materia di sua competenza, può conferire incarichi a tempo determinato che non costituiscono rapporto del pubblico impiego ad esperti estranei all'Amministrazione.

Art. 46
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Il Segretario Comunale attribuzioni e competenze

Il Comune ha un Segretario Titolare, funzionario statale, iscritto in apposito albo nazionale territorialmente articolato.
Le modalità di accesso e di progressione in carriera lo stato giuridico, il trattamento economico, le attribuzioni e le responsabilità, i trasferimenti e i procedimenti disciplinari sono regolati dalla legge.
Al Segretario Com.le nel rispetto del principio della distinzione della funzione politica di indirizzo e controllo e funzione di gestione amministrativa, è attribuita l'attività gestionale del Comune anche con rilevanza esterna compresa l'adozione di atti che non siano espressamente riservati dallo Statuto agli Organi elettivi, nonché degli atti e autonomia di scelta degli strumenti operativi.
Il Segretario nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente, e titolare delle seguenti funzioni:;

  1. è capo del personale, vigila attraverso i capi area, sull'osservanza dei doveri d'ufficio, promuove atti e provvedimenti riguardanti il personale sui quali ha parere obbligatorio;

  2. sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili delle aree funzionali e al coordinamento dell'attività dei servizi e degli uffici nei confronti dei quali esercita funzioni di impulso, coordinamento, direzione e controllo;

  3. vigila nell’istruttoria delle deliberazioni da sottoporre alla approvazione della Giunta e del Consiglio ed esercita tale funzione sia nei confronti dell'area funzionale cui compete formulare la proposta, sia attivando i responsabili dei servizi tenuti ad esprimere il parere e le attribuzioni previste dalla legge. Può richiedere il perfezionamento delle proposte e l’approfondimento dei pareri precisandone motivi;

  4. determina per ciascun tipo di procedimento in esecuzione ai regolamenti, l'area funzionale responsabile dell'istruttoria e vigila che il provvedimento finale venga adottato in termini regolamentari;

  5. provvede in via sostitutiva all' istruttoria avocando a sé le responsabilità dei responsabili dell'area promuovendo, in caso di inadempienza e ritardi di costoro, i conseguenti provvedimenti disciplinari;

  6. esprime parere di legittimità in ogni proposta di deliberazione da sottoporre all'esame della giunta e del consiglio;

  7. partecipa alle riunioni della giunta e del consiglio, senza diritto al voto, esprimendo il suo parere in merito alla legittimità di proposte, procedure e questioni sollevate durante le riunioni;

  8. assicura a mezzo di funzionari da lui designati la redazione di verbali delle adunanze;

  9. esprime a richiesta del sindaco valutazioni e parere di carattere tecnico giuridico anche in forma scritta;

  1. convoca e presiede la conferenza dei capi area;

  2. presiede le commissioni di gare nel rispetto della normativa di leggi e di regolamenti;

  3. sottoscrive, unitamente al presidente, i verbali delle adunanze degli organi istituzionali;

  4. cura la pubblicazione all'albo pretorio e la trasmissione degli atti deliberati all'organo di controllo;

  5. presiede l'ufficio elettorale comunale in occasione delle consultazioni elettorali e dei referendum;

  6. partecipa, se richiesto, a commissioni di studio e di lavoro sia interne che esterne all'ente;

  7. adotta i seguenti atti:

  1. riceve l'atto di dimissioni del Sindaco, le proposte di revoca e la mozione di sfiducia costretta;

  2. risponde in via amministrativa e contabile dei pareri espressi sotto il profilo di legittimità sulle proposte di deliberazione unitamente ai pareri del responsabile del servizio interessato e del responsabile del servizio di ragioneria, ciascuno in relazione alla propria competenza. Detti pareri sono obbligatori ma non vincolanti.

Art. 47
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Il Vice Segretario

Il Vice Segretario Comunale esercita le funzioni vicarie del Segretario Comunale, coadiuvandolo e sostituendolo in tutti casi di vacanze, assenza o impedimento.
Al Vice Segretario spettano inoltre compiti di direzione e titolarità della struttura organizzativa di massima dimensione, da definirsi in sede di organizzazione dell'ordinamento degli uffici con il regolamento cui al precedente articolo, ed attinente alle funzioni amministrativo-istituzionali degli organi collegiali e degli affari generali.
I requisiti di accesso, le materie e le prove di esame per la nomina al posto di vice segretario devono essere uguali o analoghi a quelli richiesti per il posto di segretario dell'ente.
Nel caso di vacanza del posto di vice segretario ovvero nel caso di assenza del vice segretario di durata superiore di trenta giorni, la giunta può incaricare allo svolgimento delle funzioni di vice segretario un istruttore direttivo in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza o titolo equipollente.
Tale incaricato potrà sostituire il segretario dell'ente nei soli casi di assenza o impedimento.

Art. 48
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Conferenza dei capi area e conferenza di programma

La conferenza dei responsabili delle aree funzionali è convocata e presieduta dal segretario comunale.
La conferenza coordina l'attuazione degli obiettivi dell'ente, studia e dispone le semplificazioni procedurali e propone le innovazioni tecnologiche necessarie per realizzare la costante evoluzione del lavoro. Definisce linee di indirizzo per l'attuazione organizzativa del personale.
La conferenza tiene le sue riunioni almeno una volta ogni due mesi ed ogni qual volta il segretario, di sua iniziativa, o su richiesta dei componenti ne constati la necessità.
Alla conferenza possono essere invitati anche dipendenti non responsabili di aree funzionali, i quali possono esprimere pareri e proposte e suggerimenti senza potere decisionale.
Per coordinare l'attuazione dei programmI, progetti e iniziative, che non richiedono l'intervento di tutte le aree funzionali, il segretario convoca una conferenza dei responsabili interessati nella quale vengono adottate le decisioni e promossi i provvedimenti per attuare nel più breve tempo possibile le deliberazioni da parte degli organi collegiali.
Alla riunione di programmi per la gestione organizzativa del personale partecipano le organizzazioni sindacali aziendali e i verbali sono trasmessi al sindaco, al vice sindaco ed ai capì gruppo consiliari.

Capo Secondo
Responsabilità

Art. 49
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Responsabilità degli amministratori e del personale

Per gli amministratori e per il personale del Comune si osservano le disposizioni vigenti in materia di responsabilità degli impiegati civili dello Stato.
Gli amministratori ed i dipendenti comunali sono tenuti a risarcire al Comune i danni derivanti da violazioni di obblighi di servizio.
Il sindaco, il vice sindaco, il segretario comunale, il responsabile del servizio, che vengono a conoscenza, direttamente o in seguito a rapporto cui sono tenuti gli organi inferiori di fatti che diano luogo a responsabilità ai sensi del precedente comma 2, devono farne denuncia al procuratore generale della Corte dei conti, indicando tutti gli elementi raccolti per l'accertamento della responsabilità e la determinazione dei danni.
Gli amministratori ed i dipendenti comunali, che nell'esercizio delle funzioni loro conferite dalle leggi e dai regolamenti, cagionino ad altri un danno ingiustificato, sono personalmente obbligati a risarcirlo.
Ove il Comune abbia corrisposto al terzo, l'ammontare del danno cagionato dall'amministratore o dal dipendente, sì rivale agendo contro questi ultimi a norma del precedente articolo.

Capo Terzo
Il Procedimento Amministrativo

Art. 50
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Il responsabile del procedimento amministrativo

Con apposito regolamento vorranno individuati e determinati, per ciascun tipo di procedimento, l'unità organizzativa e l'ufficio responsabile di tutto l'iter procedimentale nonché l'adozione del provvedimento finale.
Il Comune darà idonea pubblicità alla predetta disposizione e ciò al fine di assicurare ai cittadini interessati la possibilità di avere un preciso interlocutore nei vari uffici con cui tenere i necess~ri contatti nel corso del procedimento.
Il responsabile di ciascuna unità organizzativa provvede ad assegnare, a sé o ad altro dipendente addetto all’unita stessa la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento, nonché, eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale, nel rispetto, comunque, delle competenze previste dallo statuto.
Il provvedimento di revoca dell'atto di assegnazione di responsabilità è scritto e motivato.
Fino a quando non sia stata effettuata l'assegnazione di cui sopra, oppure nell'ipotesi che la stessa sia stata revocata, è considerato responsabile del singolo procedimento il funzionario preposto all'unità organizzativa determinata a norma dello stesso comma.
L'unità organizzativa competente ed il nominativo del responsabile, nonché il nominativo della persona che può sostituire lo stesso responsabile., in caso di sua assenza o impedimento, sono comunicati alle parti del procedimento amministrativo e., su espressa richiesta motivata, a chiunque vi abbia interesse.
In tale ultima ipotesi, l'eventuale diniego di rilascio di comunicazione deve essere comunicato per iscritto e con motivazione al richiedente, entro dieci giorni dalla ricezione della richiesta. Questa, a sua volta, si intende accolta e la comunicazione dei nominativi di cui sopra va effettuata, entro i successivi cinque giorni, in caso di mancata comunicazione motivata di diniego, entro il prescritto termine.
Il dirigente di ciascuna unità organizzativa, ogni trenta giorni, comunica al capo dell'amministrazione, l'elenco dei provvedimenti definiti e/o in corso di definizione e/O in istruttoria.
Al responsabile del procedimento competono:

  1. la valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che siano rilevanti per l'emanazione del provvedimento;

  2. l'accertamento di ufficio di fatti, disponendo il compimento di atti all'uopo necessarie l'adozione di ogni misura necessaria per l'adeguamento e sollecito svolgimento dell'istruttoria.
    In particolare può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee e/o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali;

  3. la promozione o, se ne ha la competenza, l'indizione della conferenza dei servizi, di cui all'art. 15 della legge Regione siciliana n. 10/91;

  4. la cura delle comunicazioni, delle pubblicazioni e delle notifiche delle leggi e dei regolamenti;

  5. l'adozione, ove ne abbia competenza del provvedimento finale, subito dopo la definizione del procedimento. Se l'adozione del provvedimento rientra, invece, nella competenza di altro Organo, entro tre giorni lavorativi dalla definizione dell'iter procedimentale, trasmette la proposta corredata degli atti necessari al funzionario, con qualifica apicale, il quale a sua volta, se rientra tra le sue competenze, adotta il provvedimento finale, oppure lo sottopone immediatamente all'Organo competente per l'adozione, che vi provvede entro il termine di dieci giorni.

Oltre alle predette responsabilità ed attribuzioni restano confermati i doveri e le responsabilità degli operatori non responsabili del procedimento, secondo le rispettive competenze. 

Art. 51
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Comunicazione dell'avvio del procedimento

L’Amministrazione Comunale provvede a dare notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione ai diretti interessati, a coloro che per legge o regolamento devono intervenirvi e a quanti possono subire pregiudizio dell'emanazione dell'atto finale.
Qualora sussistano particolari esigenze di celerità o la comunicazione personale non sia possibile o risulti gravosa, l'Amministrazione vi provvede a mezzo pubblicazione all'Albo Pretorio o con altre forme idonee allo scopo.
Nelle comunicazioni vanno indicate:

  1. l’Organo competente per il provvedimento conclusivo;

  2. l'oggetto del procedimento promosso;

  3. l'ufficio e la persona responsabile del procedimento;

  4. l'ufficio deve prendere visione degli atti.

L'omissione di taluna delle comunicazioni prescritte può essere fatta valere dal soggetto nel cui interesse la comunicazione è prevista.

Art. 52
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Partecipazione ed interventi nel procedimento

Qualunque soggetto portatore di interessi diffusi o privati, nonché i portatori di interessi diffusi giuridicamente costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento hanno facoltà di intervenire nel procedimento.

Art. 53
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Diritti dei soggetti interessati al procedimento

I destinatari della comunicazione personale ed i soggetti di cui al precedente articolo, nonché gli interventi ai sensi del predetto articolo hanno diritto:;

  1. prendere visione degli atti del procedimento, salvo che l'accesso non è sottratto dalla legge e/o dal regolamento;

  2. presentare memorie scritte e documenti che l’amministrazione ha l'obbligo di valutare qualora siano pertinenti all'oggetto del procedimento.

Le disposizioni di cui ai precedenti articoli non si applicano nei confronti degli atti normativi, amministrativi generali di pianificazione e di programmazione dell'amministrazione comunale, nonché ai procedimenti tributari, per i quali restano ferme le particolari norme che li regolano.

Art. 54
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Accordi sostitutivi dei provvedimenti

l'amministrazione può concludere accordi con gli intervenuti per determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale o, nei casi previsti dalla legge, in sostituzione di questo.
Detti, accordi conclusi, a seguito della presentazione di osservazioni e proposte scritte, vanno considerati senza pregiudizio dei diritti dei terzi e vanno, a pena di nullità, stipulati per atto scritto, salvo diversa disposizione della legge.
Gli accordi sostitutivi di provvedimenti sono soggetti agli stessi controlli previsti per gli stessi provvedimenti e vanno stipulati per iscritto, salvo che la legge non disponga diversamente.
Per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, l'amministrazione recede unilateralmente dall'accordo, salvo l'obbligo di provvedere alla liquidazione di un indennizzo, in relazione agli eventuali pregiudizi verificatisi in danno del privato.

Art. 55
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Motivazione dei provvedimenti

Ciascun provvedimento amministrativo ad eccezione degli atti normativi (regolamenti) e quelli a contenuto generale (direttive, istruzioni di servizi, ecc.), deve essere motivato con indicazione dei presupposti di fatto e di diritto che hanno determinato la decisione dell'Amministrazione.
L'obbligo della motivazione, come principio generale, si configura come garanzia per il cittadino ma anche come consistente contributo ad una verifica di legittimità, in sede di normale controllo amministratIvo.
Tale obbligo riguarda sia gli atri vincolati che i provvedimenti discrezionali.
La motivazione deve essere resa in modo da consentire di comprendere l'iter logico ed amministrativo, seguito per la emanazione del provvedimento.
Qualora le ragioni che hanno determinato la decisione dell'Amministrazione sono espresse mediante rinvio ad altro atto, questo deve essere indicato e reso disponibile. In ogni provvedimento va indicato il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere.

TITOLO QUINTO
SERVIZI

Art. 56
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Servizi pubblici comunali

Il Comune provvede alla gestione dei servizi pubblici, che abbiano per oggetto produzioni di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali.
I servizi riservati in via esclusiva al Comune sono stabiliti dalla legge.
Il Comune gestisce i servizi pubblici nelle forme previste dall'art. 42 della legge n.142/90, recepito dalla legge Regione siciliana n. 48/91:

  1. in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire una istituzione o una Azienda speciale;

  2. in concessioni a terzi, quando sussistono ragioni teoriche, economiche e di opportunità sociale;

  3. a mezzo di Azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;

  4. a mezzo di istituzioni, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;

  5. a mezzo di società a prevalente capitale pubblico locale, qualora si renda opportuno, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati.

Il Consiglio Comunale, sulla base di una visione comparativa delle predette forme di gestione ed in relazione ad una migliore efficienza, efficacia ed economicità cui deve tendere il servizio, sceglie la forma di gestione del relativo servizio e delibera la modifica delle forme di gestione dei servizi attualmente erogati alla popolazione.
Il Sindaco ed i revisori dei conti riferiscono ogni anno, in sede di valutazione del Bilancio Consuntivo, al Consiglio sul funzionamento e sul rapporto costo e ricavo dei servizi singoli o complessivi, sulla loro rispondenza in ordine alla esigenza e alla fruizione dei cittadini.
Il Comune delibera corrispettivi, tariffe e contributi finanziari a carico degli utenti per i servizi di propria competenza, salvo le riserve di legge e ciò al fine di garantire l'equilibrio economico-finanziario fra costi e ricavi per ciascun servizio.

Art. 57
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Gestione in economia

Il Comune gestisce in economia i servizi, che per le loro modeste dimensioni o per le loro caratteristiche, non rendono opportuna la costituzione di una istituzione o di una azienda speciale.
Con apposito regolamento il Consi8lio Comunale stabilisce l'organizzazione ed i criteri per assicurare l'economicità e l'efficienza di gestione di tali servizi.

Art. 58
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Aziende speciali

Il Comune, per la gestione di uno o più servizi di notevole rilevanza economica ed imprenditoriale, può costituire una o più aziende speciali.
L'azienda speciale è un Ente strumentale, dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio Statuto.
Le nomine e le revoche degli amministratori spettano al Consiglio Comunale.
I componenti il Consiglio di Amministrazione ed il Presidente sono scelti dal Consiglio Comunale, fuori del proprio seno, fra coloro che hanno una speciale competenza tecnica e/o amministrativa, per studi compiuti, per funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche o private per uffici pubblici ricoperti e che hanno requisiti per la nomina a Consigliere Comunale.
L'azienda deve operare con criteri di imprenditorialità con obbligo di pareggio del bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi.
Nell'ambito della legge, l'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinate dal proprio Statuto e dai regolamenti.
I regolamenti aziendali sono adottati dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 59
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Servizi Sociali - Istituzioni

Per l'espletamento dei Servizi Sociali senza rilevanza imprenditoriale, il Comune può costituire una o più Istituzioni.
L'Istituzione, che è priva di responsabilità giuridica, ma in possesso di autonomia gestionale, è deliberata dal Consiglio Comunale, in maggioranza assoluta dei componenti. Con la stessa deliberazione il consiglio comunale:

  1. ne approva il regolamento relativo all'ordinamento ed al funzionamento;

  2. ne determina le finalità e gli indirizzi;

  3. ne conferisce il capitale di dotazione;

  4. ne nomina il direttore;

  5. assegna il personale necessario per assicurare il funzionamento dell'organismo.

Organi dell'istituzione sono il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore.
La nomina e la revoca degli amministratori spettano al consiglio comunale.
I componenti il consiglio di amministrazione ed il presidente vengono scelti dal consiglio comunale, fuori del proprio seno, tra persone che per qualificazione culturale e sociale, rappresentino le relative componenti della comunità locale, compresi gli utenti del servizio, e che abbiano i requisiti per la nomina a consigliere comunale.
Il regolamento, di cui al precedente 2° comma disciplina il numero, gli eventuali ulteriori requisiti specifici richiesti ai componenti il consiglio di amministrazione, nonché le modalità di funzionamento degli organi.

Art. 60
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Modalità di nomina e di revoca degli amministratori delle aziende e delle istituzioni 

Gli amministratori delle aziende e delle istituzioni sono nominati dal consiglio comunale, nei termini di cui all'art, 34 della legge n.142/90, nel testo recepito dalla legge regionale n.48/91, sulla base di un documento, corredato dal curriculum dei candidati alle cariche del consiglio di amministrazione.
Il documento proposto, sottoscritto da almeno 1/5 dei consiglieri assegnati, dove essere presentato al segretario comunale almeno cinque giorni prima dell'adunanza.
Il presidente ed i singoli componenti il consiglio di amministrazione possono essere revocati, su proposta motivata de! Sindaco, o di 1/5 dei consiglieri assegnati, dal consiglio comunale, che provvede contestualmente alla loro sostituzione.

Art. 61
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La concessione a terzi

Il consiglio comunale quando sussistono motivazioni tecniche, economiche e di opportunità sociale, può affidare la gestione di servizi pubblici in concessione a terzi, comprese cooperative o associazioni di volontariato, che non abbiano fini di lucro.
La scelta del concessionario deve avvenire previo espletamento di gara, ritenendosi la trattativa privata un mezzo del tutto eccezionale da adottarsi solo nei casi previsti dalla legge, tenendo conto, altresì, delle direttive della comunità europea in tema di affidamento dell'esecuzione di opere e servizi pubblici.
La concessione dove essere regolata da condizioni che devono garantire l'espletamento del servizio a livelli qualitativi corrispondenti alle esigenze dei cittadini utenti, la razionalità economica della gestione e a realizzazione degli interessi pubblici generali.

Art. 62
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La Società per azioni

Per la gestione dei servizi pubblici comunali di rilevante importanza e consistenza che richiedono investimenti finanziari elevati ed organizzazione imprenditoriale o che sono utilizzati in misura notevole da settori di attività economiche, il consiglio comunale può promuovere la costituzione di società per azioni a prevalente capitale pubblico locale, con la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati o può rilevare Società già costituite o assumervi partecipazioni azionarie.
Il consiglio comunale approva un piano tecnico-finanziario relativo alla costituzione delle società e alle previsioni in ordine alla gestione del servizio pubblico a mezzo della stessa e conferisce al sindaco i poteri per gli atti conseguenti.
La prevalenza del capitale pubblico locale della società è realizzata mediante l'attribuzione della maggioranza delle azioni a Comune e, nel caso di gestione di servizi di interessi pluricomunali, ai comuni che fruiscono degli stessi servizi.
Il Comune (o comuni nell'ipotesi anzidetta) può costituire tutte o parte delle quote relative alla propria partecipazione mediante conferimento di beni, impianti ed altre dotazioni destinati ai servizi affidati alla società.
Nell'atto costitutivo e nello statuto della società deve essere stabilita la rappresentanza numerica del Comune nel consiglio di amministrazione e nel collegio sindacale, e ciò al sensi delle disposizioni del codice civile.

Art. 63
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I consorzi

Il Comune, per la gestione associata di uno o più servizi, può costituire con altri comuni o con la provincia regionale un consorzio secondo le norme previste per le aziende speciali di cui alI'art . 26 della legge n.142/90, recepito dalla legge regione Sicilia n. 48/91 e di cui all'art.58 del presente statuto, in quinto compatibili.
I consigli di ciascun Comune interessato al consorzio approvano a maggioranza assoluta dei componenti una convenzione che stabilisce i tini, la durata, le forme di consultazione fra comuni consorziati, i loro rapporti finanziari, i reciproci obblighi e garanzie e la trasmissione agli enti aderenti degli atti fondamentali del consorzio.
Il Comune e rappresentato nell'assemblea del consorzio dal sindaco o da un suo delegato, ciascuno con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione o dallo statuto.
L'assemblea elegge il consiglio di amministrazione e ne approva gli atti fondamentali previsti dallo statuto.
Il Comune non può costituire più di un consorzio con gli stessi comuni e provincia regionale.
La costituzione del consorzio di servizi è disposta con decreto dell'assessore regionale per gli enti locali, per funzioni e servizi a carattere obbligatorio.
Il consiglio comunale deve esprimere il parere della costituzione del consorzio entro e non oltre sessanta giorni dalla ricezione della richiesta da parte dell'assessore.

 Art. 64
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Accordi di programmi

Il Comune per la definizione di opere, interventi o di programmi di intervento di proprio interesse, che richiedono, per la loro attuazione, l'azione integrata e coordinata con altri soggetti pubblici, promuove e conclude accordi di programma.
Detti accordi, che costituiscono un particolare modello di cooperazione e che di per sé non hanno nulla di programmatorio devono rispondere ai compiti e finalità tipicamente deliberative ed attuativi almeno tutte le volte che riguardano una sola opera o un singolo intervento.
Possono assumere valenza programmatoria, Invece, quando gli stessi riguardano la "definizione" di programmi di intervento.
Lo scopo dell'accordo di programma è quello di coordinare ed integrare l'azione di più soggetti pubblici (Stato, Regione, Comune ed altri enti pubblici), tutte le volte che la loro partecipazione plurima sia necessaria per la completa realizzazione, oltre che definizione, del singolo intervento.
Il sindaco, a tal fine, sentita la commissione consiliare competente, promuove la conclusione degli accordi di programma, anche su richiesta di uno o più soggetti interessati, per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro adempimento connesso.
L'accordo può prevedere procedimenti di arbitrato in considerazione che i vincoli scaturenti dall'accordo coinvolgono varie posizioni di potestà amministrative e non soltanto obblighi in senso stretto.
L'accordo può altresì prevedere interventi surrogatori di eventuali inadempienze dei soggetti partecipanti.
Per verificare la possibilità dell'accordo di programma, il Presidente della Regione o della provincia o il sindaco, convocano una conferenza dei rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate.
L'accordo è approvato con decreto del Presidente della Regione siciliana, o con atto formale del presidente della provincia o dal sindaco ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
L’accordo, qualora adottato con decreto del Presidente della Regione, determina le eventuali e conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici e sostituisce le concessioni edilizie, sempre che vi sia l'assenso del Comune interessato.
Nell'ipotesi in cui l'accordo comporta una variazione degli strumenti urbanistici, l'adesione del sindaco allo stesso deve essere ratificata al consiglio comunale. entro trenta giorni a pena di decadenza.
La deliberazione di ratifica è sottoposta all'esame dell'Assessorato regionale per il territorio e l’ambiente, il quale vi provvede entro il termine di novanta giorni, trascorsi i quali si intende approvata e ciò in conformità a quanto disposto dal 6° comma dell’art.3 della legge regionale 30 aprile 1991, n.15.
La vigilanza sull'esecuzione dell’accordo di programma e gli eventuali interventi sostitutivi sono svolti da un collegio presieduto dal Presidente della Regione o dal presidente della provincia o dal sindaco e composto da rappresentanti legali, o delegati dei medesimi, degli enti locali interessati e dal prefetto della provincia interessata, se all'accordo partecipano amministratori pubblici o enti pubblici nazionali.

TITOLO SESTO
FINANZA E CONTABILITÀ COMUNALE

Capo Primo
La Programmazione Finanziaria

Art.65
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La programmazione del bilancio

La programmazione dell'attività del Comune è correlata alle risorse finanziarie che risultano acquisibili per realizzarla.
Gli atti con la quale la programmazione viene definita e rappresentata sono: il bilancio di previsione annuale, la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale.
Tali atti devono essere redatti in modo da consentire la lettura e attuazione delle previsioni per programmi, servizi ed interventi.
Il bilancio annuale e gli altri atti di programmazione finanziaria sono sottoposti preventivamente a consultazioni dei consigli circoscrizionali, che esprimono il loro parere con le modalità e nei termini stabiliti dal regolamento.
Il bilancio di previsione per l'anno successivo è deliberato dal consiglio comunale entro il 31 ottobre, osservando i principi dell'universalità, integrità e pareggio economico e finanziario.
Gli impegni di spesa non possono essere assunti senza attestazione della relativa copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario. Senza la prescritta attestazione l’atto è nullo di diritto.
I mandati di pagamento di somme già liquidate e le reversali di introito devono essere sottoscritti dal responsabile del servizio finanziario e dal segretario comunale.
I risultati di gestione sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio ed il conto del patrimonio.
Al conto consuntivo, che deve essere deliberato dal consiglio entro il 30 giugno dell'anno successivo è allegata una relazione illustrativa della giunta che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.

Art. 66
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La programmazione delle opere pubbliche e degli investimenti

Contestualmente al progetto di bilancio annuale, la giunta propone al consiglio il programma delle opere pubbliche e degli investimenti che è riferito al periodo di vigenza del bilancio pluriennale ed è suddiviso per anni, con inizio da quello successivo alla sua approvazione, raccordato alle previsioni del piano pluriennale d'attuazione.
Il programma delle opere pubbliche e degli investimenti comprende l'elencazione specifica di ciascuna spesa od investimento incluso nel piano.
Il programma comprende, relativamente alle spese da sostenere per le opere e gli investimenti previsti, il piano finanziario con indicazione delle risorse con le quali verrà data attuazione alle opere in programmazione.

Art. 67
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Delibera a contattare e relative procedure

La Stipulazione dei contratti deve essere preceduta da un 'apposita deliberazione, nella quale vanno indicate con precisione:;

  1. il fine che con il contratto si intende perseguire e, quindi, delle ragioni di interesse pubblico;

  2. l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;

  3. le modalità di scelta del contraente ammesse dalle vigenti disposizioni in materia di contratti delle Amministrazioni dello Stato e della Regione siciliana, nonché le ragioni che sono alla base in caso di deroga al pubblico incanto, che costituisce la regola generale per la scelta del contraente.

Capo Secondo
Il Patrimonio Comunale

Art. 68
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I beni Comunali

Il sindaco, il segretario comunale, il responsabile di ragioneria o il responsabile dell'ufficio patrimonio (ove istituiti) curano la tenuta di un esatto inventario dei beni demaniali e patrimoniali del Comune e sono responsabili dell’esattezza dell'inventario, delle successive aggiunte e modificazioni e della conservazione dei titoli, atri, carte e scritture relativi al patrimonio.
I beni demaniali possono essere concessi in uso con modalità e canoni fissati dal regolamento, beni patrimoniali devono, invece, essere dati in affitto.
Le somme provenienti dall'alienazione dei beni, da donazioni, di trasferimento per testamento, da riscossione di crediti o, comunque da cespiti da investirsi in patrimonio debbono essere impiegati nel miglioramento del patrimonio.
Solo in casi del tutto eccezionali, e quando ciò sia previsto dalla legge, tali fondi possono essere utilizzati per necessità gestionali.

Art. 69
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La gestione del patrimonio

Per le finalità di cui sopra, la giunta municipale sovrintende all'attività di conservazione e gestione del patrimonio comunale assicurando, attraverso apposito ufficio, la tenuta degli inventari dei beni immobili e mobili ed il loro costante aggiornamento, con tutte le variazioni che, per effetto di atti di gestione, nuove costruzioni ed acquisizioni, si verificano nel corso di ciascun esercizio.
Il regolamento stabilisce le modalità per la tenuta degli inventari e determina i tempi entro i quali sono sottoposti a verifica generale.
La giunta municipale adotta gli atti previsti dal regolamento per assicurare, da parte di tutti i responsabili di uffici e servizi, l'osservanza dell'obbligo generale di diligenza nell'utilizzazione e conservazione dei beni dell'ente.
Per i beni mobili tale responsabilità è attribuita ai consegnatari definiti dal regolamento.
L'alienazione dei beni immobili avviene mediante asta pubblica.
Quella relativa ai beni mobili, con le modalità stabilite dal regolamento.
La gestione dei beni comunali deve essere informata a criteri di conservazione e valorizzazione del patrimonio e del demanio comunale sulla base di realistiche valutazioni fra oneri ed utilità pubblica del singolo bene.

Capo Terzo
Revisione Economica-Finanziaria
e Controllo di Gestione

Art. 70
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Revisione economica e finanziaria

Il Consiglio Comunale affida la revisione economico-finanziaria ad un collegio di revisori composto da tre membri, secondo le modalità stabilite dal successivo art. 71.
Il Collegio dei revisori in conformità alle disposizioni del regolamento, svolge le seguenti funzioni:

  1. collabora con il Consiglio Comunale nelle attività di controllo e di indirizzo sull'azione amministrativa e di gestione economico-finanziaria dell'Ente. La funzione di collaborazione non si estende a quella amministrativa di governo complessiva posta in essere nel Comune;

  2. esercita, secondo le disposizioni del regolamento di contabilità, la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria degli strumenti tecnico-contabili messi in atto nel corso dell'esercizio finanziario;

  3. attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze delle scritture contabili prescritte, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione cons.re del Conso Consumo;

  4. svolge attività propositive e di stimolo nei confronti degli organi elettivi al fine di consentire il raggiungimento di maggiore efficienza, produttività ed economicità nella loro azione.

Ove riscontri irregolarità nella gestione economico-finanziaria dell’Ente ne riferisce immediatamente al Sindaco affinché ne informi il Consiglio Comunale.
I revisori hanno diritto di accesso a tutti gli atti e documenti dell'Ente connessi al loro mandato e possono essere invitati a partecipare alle sedute della Giunta e del Consiglio.
I rapporti del Collegio con gli organi burocratici sono stabiliti dal regolamento di contabilità.

Art. 71
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Controllo di gestione

I responsabili degli uffici e dei servizi eseguono trimestralmente operazioni di controllo economico-finanziario per verificare la rispondenza della gestione dei fondi stanziati nei capitoli di bilancio relativi agli uffici e servizi a cui sono proposti.
Le risultanze delle predette operazioni devono essere verbalizzate dagli stessi unitamente ad osservazioni e rilievi e sottoposti all'esame della Giunta, la quale redige a sua volta un quadro generale della situazione economico-finanziaria e di gestione da sottoporre al Consiglio Comunale.

Art. 72
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Collegio dei Revisori

Il Consiglio Comunale elegge, con voto limitato ad un componente, un Collegio di Revisori composto da tre membri scelti:

  1. uno tra gli iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti il quale assume la veste di Presidente del Collegio;

  2. uno tra gli iscritti nell'albo dei Dottori commercialisti;

  3. uno tra gli iscritti nell’Albo dei Ragionieri.

Per l'esercizio delle proprie funzioni i Revisori hanno diritto di accesso agli atti e documenti dell'Ente, possono esprimere rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione, secondo le previsioni di cui al precedente articolo.
Il Collegio dei revisori, in conformità allo statuto ed al regolamento, collabora con il Consiglio nella sua funzione di controllo ed indirizzo esercitando la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria dell’Ente.
I Revisori rispondono della verità delle attestazioni in ordine alla rispondenza del rendiconto alle risultanze di gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare sul conto consuntivo.
Per il trattamento economico, il numero degli incarichi ed i divieti si applicano le disposizioni statali vigenti in materia. In ogni caso I revisori non possono essere contemporaneamente componenti in più di due collegi.

TITOLO SETTIMO
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art.73
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Efficacia

Lo statuto comunale legittima l’attività dell’Ente e le disposizioni in esso contenute hanno efficacia di norma giuridica.
L'efficacia dello Statuto si esplica nei confronti di coloro che vengono a contatto con l'Ente, salvo l’efficacia generalizzata di talune disposizioni statutarie.
L'ambito parziale di efficacia dello Statuto è dato dal territorio comunale,
Le disposizioni contenute nel presente Statuto non possono essere derogate, né da regolamenti né da atti di altri Enti odi organi della Pubblica Amministrazione.

 Art. 74
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Interpretazione

Lo Statuto Comunale è una fonte di diritto con caratteristiche proprie.
La norma statutaria può essere interpretata secondo i principi di legge ordinaria, ma non può essere integrata in via analogica.
Per tutto ciò che non è previsto nel presente Statuto si rinvia alle norme del Codice Civile, alla legge n. 142/90 e alla legge regionale n. 48/91, nonché alle disposizioni contenute nell’Ordinamento degli Enti locali compatibili con le leggi suddette.

Art. 75
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Entrata in vigore

Il presente Statuto, ad avvenuta esecutività dell'atto di approvazione, entra in vigore il trentunesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana o successivo all'avvenuta affissione all'Albo Pretorio dell'Ente, se posteriore.
Copia del presente Statuto è trasmessa all'ufficio per la raccolta e la conservazione degli Statuti dei Comuni e delle Province regionali, istituito presso l'Assessorato Regionale degli Enti Locali, il quale a sua volta provvede a trasmetterne copia al Ministero dell'Interno.
Il Consiglio Com.le promuove le iniziative più idonee per assicurare la conoscenza dello Statuto da parte dei cittadini.

Art. 76
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Termini per l'adozione dei regolamenti

I Regolamenti previsti dal presente Statuto eccetto quello di contabilità e per la disciplina dei contratti saranno adottati entro un anno dall'entrata in vigore dello Statuto.
Fino all'entrata in vigore dei regolamenti valgono le norme attualmente in vigore se compatibili con il presente Statuto.

Art. 77
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Revisione dello Statuto

Le modificazioni e l’abrogazione dello Statuto sono deliberate dal Consiglio con la stessa procedura prevista per la approvazione.
La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello Statuto deve essere presentata al Consiglio congiuntamente a quella di deliberazione del nuovo Statuto.
L'adozione delle due deliberazioni è contestuale e l'abrogazione assume efficacia con l'entrata in vigore del nuovo testo.

Art. 78
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Verifica dello Statuto

Entro un anno dell'entrata in vigore dello Statuto la Giunta Comunale è impegnata a promuovere opportune consultazioni allo scopo di verificare l’idoneità dello Statuto e proporre al Consiglio eventuali modificazioni.

Art. 79
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Difesa contro lo Statuto

La difesa contro lo Statuto va esercitata seconde le regole dei ricorsi avverso i provvedimenti amministrativi
Contro gli atti che violano una norma statutaria e ammesso il ricorso alla tutela' giurisdizionale: giudice ordinario, se la norma statutaria ha fatto sorgere un diritto soggettivo; giudice amministrativo se la norma ha fatto sorgere un interesse legittimo.
Analogamente se l'applicazione di una norma statutaria lede un diritto soggettivo, l'impugnazione della norma va effettuata avanti al giudice ordinario, se invece lede un interesse legittimo, l'impugnazione va effettuata avanti il giudice amministrativo.

STATUTO COMUNALE
Modifiche in applicazione della
legge regionale n. 7 del 26 agosto 1992
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Articoli modificati in applicazione e recepimento della legge n.7 del 26/08/1992, contenente norme per l’elezione con suffragio popolare del Sindaco. Nuove norme per l’elezione dei Consigli comunali, per la composizione degli organi provinciali e comunali e per l’introduzione della preferenza unica e avviso di rettifica del 19/09/1992.
Gli articoli così modificati, troveranno applicazione con la prima elezione a suffragio popolare del Sindaco e con il rinnovo del Consiglio comunale.
Nelle more continuano ad applicarsi le norme e le disposizioni statutarie previste prima dell’entrata in vigore della legge n.7 del 26/08/1992, salva l’immediata applicabilità di quelle norme compatibili con le disposizioni previgenti. In particolare sono immediatamente applicabili le disposizioni ex artt. 25 e 26 e quelle finali e transitorie della L.R. n. 7/92.

Art.8 bis
Gli organi elettivi del Comune

Sono organi elettivi del Comune: il Consiglio, ed il Sindaco. Il Consig1io è l'Organo collegiale di indirizzo e controllo politico-amministrativo.
Il Sindaco nomina la Giunta organo collegiale di gestione amministrativa.
Il Sindaco è il legale rappresentante dell’Ente, capo della Amministrazione comunale Ufficiale di Governo per le funzioni di competenza statali.

Art. 9 bis
Il Consiglio comunale

L'elezione del Consiglio Comunale, la sua durata in carica, il numero dei Consiglieri e la loro posizione giuridica sono regolati dalle leggi vigenti e legge n. 7/92.
La qualità di Consigliere si acquista con la proclamazione, atto formale che ha anche un valore ricognitivo della volontà popolare, espressa mediante il voto e rilevata dagli uffici elettorali, oppure, in caso di surrogazione, dall'adozione della relativa deliberazione.
Il primo comma dell’articolo 45 del T.U. delle leggi per l'elezione dei Consigli comunali nella Regione siciliana, approvato con D.P. Reg.le 3/1960, è sostituito dal seguente:
"I due terzi dei candidati nella lista che ha riportato il numero di voti vengono eletti. Nell'ambito della lista che ha riportato il maggior numero di voti vengono eletti i candidati che hanno riportato il maggior numero di preferenze, e a parità di preferenze, i più anziani".
Le disposizioni di cui all'art 59 del T.U. delle leggi per l'elezione dei consigli comunali nella Regione siciliana, approvato con D.P. Reg.le 3/1960, si applicano ai comuni in cui si vota col sistema maggioritario.
Il Consiglio è l'Organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.
Individua gli interessi e gli obiettivi fondamentali della collettività ed esercita la potestà e le competenze previste dalla legge, la quale vi attribuisce un competenza limitata al seguenti atti fondamentali:

  1. atti istituzionali Statuto (Sostituzione e modificazione di forme associative, convenzioni fra Comuni e quelle fra Comune e provincia, l'istituzione, compiti e norme sul funzionamento degli organi di decentramento e di partecipazione;

  2. atti di normazione: regolamenti ordinamento degli Uffici e servizi piante organiche e relative varIazioni;

  3. atti di programmazione e di indirizzo: Programmi, relazioni previsionali e programmatiche, piani funzionari, programmi di opere pubbliche, piani territoriali ed urbanistici, programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, eventuali deroghe ad essi, i pareri da rendere nelle dette materie, indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;

  4. atti di gestione: assunzione diretta di pubblici servizi, costituzioni di istituzioni e di aziende speciali, concessioni di pubblici servizi, la partecipazione dell'Ente a società di capitale, l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione;

  5. atti di gestione finanziaria e di amministrazione del patrimonio: i bilanci annuali e pluriennali, variazioni di bilancio e storni di fondi, I conti consuntivi, istituzione e ordinamento dei tributi, la disciplina delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi, contrazione dei mutui e di emissione di prestiti obbligazionari, le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi con esclusione ci quelle relative alla somministrazione e fornitura al Comune di beni e servizi a carattere continuativo, acquisti ed alienazioni immobiliari e le relative permute, concessioni, modalità di scelta del contraente ed i bandi di gara per le opere pubbliche e per le forniture, quando abbiano oggetto di valore superiore a quello di cui al n.8 dell’art.51 dell’Ordinamento regionale degli Enti Locali, moltiplicando per tre ed aggiornato annualmente in base agli indici ISTAT. Dall’entrata in vigore della Legge Reg.le n.10 del 12/01/1993 (G.U.R.S. n.3 del 16/01/1993) l'ultimo periodo del punto 5 è così sostituito "l'autorizzazione ad avvalersi di modalità di gara diverse dai pubblici incanti, in materia di lavori pubblici o di pubbliche forniture".

Art. 10 bis
Consiglieri comunali -Status ed attribuzioni

La posizione giuridica e lo status dei Consiglieri comunali sono regolati dalla legge; essi entrano in carica all'atto della proclamazione e rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente rispondono. L'indennità spettante a ciascun Consigliere è stabilita dalla legge.
Il Consigliere comunale esercita il diritto di iniziativa sulle questioni sottoposte a deliberazioni del Consiglio e può formulare interrogazioni e mozioni.
Ha diritto di ottenere dagli uffici del Comune ed Enti da esso dipendenti tutte le notizie, informazioni ed arti utili all’espletamento del mandato. Le modalità e le forme dell'esercizio di tali diritti sono disciplinati da apposito regolamento.
Nell'esercizio del diritto di iniziativa può chiedere unitamente ad un quinto dei Consiglieri in carica la convocazione del Consiglio con indicazione delle proposte da trattare. È tenuto al segreto d'ufficio, nei casi specificatamente determininati dalla legge e nei casi in cui l’argomento me rappresenti la necessità o l'opportunità. Il Consigliere presenta le proprie dimissioni per iscritto al Presidente del Consiglio Comunale che le comunica al Consiglio nella prima' seduta utile.
Le dimissioni dalla carica di consigliere sono presentate ai rispettivi consigli, sono irrevocabili, immediatamente efficaci e non necessitano di presa d'atto.
L'eventuale rinunzia del subentrante o la presenza di cause di inelegibilità che dovessero successivamente intervenire non alterano la completezza del consiglio stesso.
La decadenza dalla carica di Consigliere, per mancata partecipazione ingiustificata alle sedute Consiliari è regolata dall’art. 173 dell’O.R.EE.LL..

Art. 10
Norme di funzionamento del Consiglio

Il C.C. disciplina con apposito regolamento lo svolgimento dei lavori. Il Consilio è convocato e presieduto dal Presidente del Consiglio Comunale o, in caso di sua assenza e/o impedimento, dal Vice Presidente del Consiglio. In caso di assenza o impedimento di questo dal Consigliere presente che ha riportato il maggior numero di preferenze individuali.
La prima convocazione del C.C. è disposta dal presidente uscente.
Qualora il presidente uscente non provveda, la convocazione è disposta dal Consigliere neo-eletto che ha riportato il maggior numero di preferenze individuali al quale spetta, in ogni caso, la presidenza provvisoria della assemblea fino all'elezione del presidente.
La prima convocazione del Consiglio comunale, eletto per la prima volta secondo le disposizioni di cui alla presente legge, n. 7/92 è disposta dal Sindaco uscente entro quindici giorni dalla proclamazione degli eletti e la seduta è presieduta dal Consigliere più anziano per preferenze individuali.
Nell' ipotesi di omissione degli atti di cui ai precedenti commi il segretario comunale ne dà tempestiva comunicazione all'Ass.to Reg.le degli Enti Locali per il controllo sostitutivo.
Il presidente del Consiglio comunale presiede il consiglio e dirige il dibattito, fissa la data per le riunioni ordinarie e straordinarie del Consiglio per determinazione propria o su richiesta del Sindaco o di un quinto dei consiglieri comunali.
La diramazione degli avvisi di convocazione del consiglio nonché l'attivazione delle commissioni consiliari spetta al presidente.
Il Sindaco, o un’assessore da lui delegato. è tenuto a partecipare alle riunioni del consiglio. Il Sindaco e i membri della giunta possono intervenire alle medesime riunioni senza diritto di voto.
Nessun argomento può essere sottoposto all'esame ed alla deliberazione del consiglio, se non iscritto all'O.D.G. ed i relativi atti messi a disposizione dei Consiglieri almeno tre giorni primi o, nei casi di urgenza, ventiquattro ore prima.
Le sedute del Consiglio e delle Commissioni consiliari di cui al successivo art.16 sono pubbliche, eccezione delle sedute nelle quali si discute e si delibera su persone con apprezzamenti sulle qualità morali, sui meriti e demeriti e sulle capacità stesse. La previsione di tale deroga alla regola generale della pubblicità delle sedute sarà meglio disciplinata con il regolamento di cui al 1 Comma.

Art. 11 bis
Presidenza del Consiglio Comunale
Attribuzioni del Presidente del Consiglio Comunale
Obbligo di astensione

  1. Il consiglio comunale, espletate le operazioni di giuramento, convalida e surroga, procede all'elezione nel suo seno di un presidente, per là cui elezione è richiesta alla prima votazione la maggioranza assoluta dei componenti il consiglio; in seconda votazione risulta eletto il candidato che abbia riportato la maggioranza semplice. Il consiglio comunale elegge altresì un vice presidente.

  2. In caso di assenza o impedimento il presidente e sostituito dal vice presidente ed in caso di assenza o impedimento di questo, dal consigliere presente che ha riportato il maggior numero di preferenze individuali.

  3. Il consiglio comunale è convocato dal presidente con all'ordine del giorno gli adempimenti previsti dalla legge o dallo statuto e, compatibilmente con questi, dando la precedenza alle proposte del sindaco.

  4. La prima convocazione del consiglio comunale è disposta dal presidente uscente.

  5. Qualora Il presidente uscente non provveda, la convocazione è disposta dal consigliere neo-eletto che ha riportato il maggior numero di preferenze individuali al quale spetta in ogni caso la presidenza provvisoria della assemblea fino all’elezione del presidente.

  6. Nell’ipotesi di omissione degli atti di cui ai precedenti commi, il segretario comunale ne dà tempestiva comunicazione all’Assessorato regionale degli enti locali per il controllo sostitutivo.

Attribuzioni del presidente del consiglio

  1. Il presidente del consiglio comunale presiede il consiglio e dirige il dibattito fissa la data per le riunioni ordinarie e straordinarie del consiglio per determinazione propria o su richiesta del sindaco o di un quinto dei consiglieri comunali.

  2. La diramazione degli avvisi di convocazione dei consiglio nonché l'attivazione delle commissioni consiliari spetta al presidente.

  3. Il sindaco, o Un assessore da lui delegato, è tenuto a partecipare alle riunioni di consiglio. Il sindaco e I membri della giunta possono intervenire alle medesime riunioni senza diritto di voto.

Per quanto concerne l'obbligo di astensione, questo comporta il divieto di partecipazione e quindi di astensione dalla discussione e votazione della deliberazione. Tale divieto non sì estende al semplice interesse morale.
Salve le cause di ineleggibilità previste per legge, i componenti degli organi comunali devono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni riguardanti interessi propri nei confronti del Comune e degli Enti e aziende dipendenti o sottoposti alla sua amministrazione o vigilanza. Parimenti, devono astenersi quando si tratta dei loro parenti o affini fino al quarto grado civile, o del coniuge, o di conferire impieghi ai medesimi nonché in ogni altra ipotesi prevista dalla legge.
Il divieto di cui sopra comporta anche l’obbligo di allontanarsi dalla sala delle adunanze durante la trattazione di detti argomenti.
Detti divieti si applicano oltre che a tutti i componenti degli organi collegiali anche al Segretario Comunale, al Vice Segretario e altro funzionario, che assistono ai lavori dell'Organo.
Per quanto non previsto nei predetti articoli valgono le norme contenute nella legge n.7 del 26/08/1992, Legge 142/90 e L.R. 48/91, nonché le norme vigenti dell'ordinamento degli Enti locali.

Art. 12 bis
Convocazione sedute Consiglio Comunale

La prima convocazione del Consiglio comunale, eletto per la prima volta secondo le disposizioni di cui alla presente legge, è disposta dal Sindaco uscente entro quindici giorni dalla proclamazione degli eletti e la seduta è presieduta dal consigliere più anziano per preferenze individuali. Il Consiglio Comunale. espletate le operazioni di giuramento, convalida e surroga, procede all'elezione nel suo seno di un presidente, per la cui elezione è richiesta alla prima votazione la maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. In seconda votazione risulta eletto il candidato che abbia portato la maggioranza semplice Il Consiglio Comunale elegge altresì un vicepresidente.
In caso di assenza o impedimento è sostituito dal vicepresidente ed in caso di assenza impedimento di questo dal consigliere presente che ha riportato il maggior numero di preferenze individuali.
Il Consiglio comunale è convocato dal presidente con all’ordine del giorno gli adempimenti previsti dalla legge o dallo statuto e, compatibilmente con questi, dando la precedenza alle proposte del Sindaco. La prima convocazIone del Consiglio comunale è disposta dal presidente uscente. Qualora il presidente uscente non provveda, la convocazione è disposta dal consigliere neo-eletto che ha riportato il maggior numero di preferenze individuali al quale spetta, in ogni caso, la presidenza provvisoria della assemblea fino all'elezione del presidente. Nell'ipotesi di omissione degli atti di cui al precedenti commi, il Segretario comunale ne dà tempestiva comunicazione all'Assessorato Reg.le degli Enti Locali per il controllo sostitutivo. La convocazione del Consiglio comunale per l'elezione del Presidente e Vice Presidente del Consiglio Comunale è disposta dal Sindaco uscente, il quale dispone la convocazione entro quindici giorni dalla proclamazione degli eletti o dalla data in cui sì e verificata la vacanza, quale causa individuale di cessazione della carica, come decadenza per il. sopravvenire di una delle situazioni previste dalla legge ovvero la morte. L'avviso di convocazione, che va notificato e pubblicato all’Albo Pretorio, almeno dieci giorni prima dell'adunanza, deve contenere con puntualità l'argomento da trattare, il giorno l'ora ed il luogo dell'adunanza. Per lo svolgimento degli atti di propria Competenza, ad eccezione della fattispecie sopra riportata, la convocazione e la presidenza del Consiglio competono al presidente in carica anche se dimissionario. Le sedute si svolgono secondo quanto riportato nei seguenti comma. L'avviso di convocazione va notificato ai Consiglieri e pubblicato all’Albo Pretorio almeno cinque giorni prima dell'adunanza, e nei casi di urgenza almeno ventiquattro ore prima e deve contenere con precisione gli argomenti da trattare, il giorno. l'ora e il luogo dell'adunanza. Il Consiglio sì riunisce validamente e quindi il Collegio può svolgere la sua attività deliberativa ispettiva o dì altra natura, con l'intervento della maggioranza dei Consiglieri in carica, salvo che per determinati argomenti la legge non dispone di una maggioranza speciale. La mancanza del numero legale comporta la sospensione dei lavori di un’ora della seduta; alla scadenza dell'ora, la seduta ha luogo se è presente la maggioranza dei Consiglieri in carica.
La sospensione della seduta, per mancanza del numero legale, può aver luogo una sola volta nella fase iniziale o nel corso della seduta stessa, al fine di determinare la prosecuzione. Nel caso contrario la seduta è rinviata al giorno successivo con il medesimo ordine del giorno senza ulteriore avviso di convocazione per i presenti. La medesima procedura ha luogo qualora la mancanza del numero legale si verifichi nel corso della seduta.
La seduta di prosecuzione è sufficiente, per la validità delle deliberazioni con l'intervento dei due quinti dei Consiglieri in carica.
Le eventuali frazioni ai finì del calcolo dei due quinti, si computano per unità.
Non concorrono a determinare la validità dell'adunanza e delle deliberazioni:;

  1. i Consiglieri tenuti obbligatoriamente ad astenersi, mentre concorrono quelli che si astengono volontariamente;

  2. coloro che escono dalla sala prima della votazione;

  3. gli Assessori;

  4. gli stessi intervengono alle adunanze del Consiglio, partecipano alle discussioni ma non hanno diritto di voto. Il Sindaco o un assessore da lui delegato è tenuto a partecipare alle riunioni del Consiglio, senza diritto di voto.

lì Consiglio delibera solo su proposte Iscritte all'O.d.g. nessuna deliberazione è valida se non ottiene il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti fatti salvi i casi in cui la legge richiede una maggioranza speciale.
Le sedute del Consiglio sono pubbliche, ad eccezione dei casi in cui gli argomenti da trattare "implichino apprezzamenti o giudizi sulle qualità delle persone" in tal caso anche la votazione è segreta oppure nei casi in cui lo stesso Consiglio con deliberazione motivata, determini la segretezza della seduta oppure nei casi di ordine pubblico o nella trattazione di argomenti che possono risultare pregiudizievoli agli interessi della pubblica amministrazione, se trattati pubblicamente.
La votazione avviene a voto palese, tranne l’ipotesi in cui l’argomento attiene ad un apprezzamento sulle persone così come riportato nel precedente art. 14.

Art. 13 bis
Cessazione dalla carica di Sindaco per decadenza dimissioni o morte
Scioglimento e decadenza del Consiglio Comunale

Qualora nei corso del mandato, il sindaco venga a cessare dalla carica per decadenza, dimissioni o morte si procede alla nuova elezione dell'organo. Competente alla dichiarazione di decadenza è la sezione provinciale del Comitato regionale di controllo. Nella ipotesi di dimissioni dalla carica, la comunicazione dell’avvenuto deposito della manifestazione di volontà al consiglio comunale, alla sezione provinciale del Comitato regionale di controllo ed all’Assessorato regionale degli enti locali, Compete al segretario comunale.
Le competenze del sindaco e della giunta sono esercitate dal commissario nominato ai sensi dell'articolo 55 dell'Ordinamento amministrativo degli enti locali, approvato con legge regionale 16/1963 e successive modificazioni ed integrazioni.
La nuova elezione del sindaco avrà luogo entro novanta giorni. La durata in carica del nuovo eletto è rapportata al periodo di carica residuo del consiglio.
Ove alla di data di cessazione dalla carica di sindaco intercorra meno di un anno da quella prevista per il rinnovo del consiglio, la nuova elezione del sindaco è abbinata all’elezione del consiglio.
Nel caso in cui il consiglio venga a cessare per la perdita contestuale di almeno la metà dei suoi componenti o per altra causa, secondo quanto previsto dalla vigente normativa, la nuova elezione del consiglio avrà luogo entro novanta giorni. La durata del consiglio è rapportata al periodo di carica residuo della carica di sindaco.
Ove manchi meno di un anno per la cessazione dalla carica di sindaco, la nuova elezione del consiglio è abbinata all’elezione del sindaco.
I poteri del consiglio vengono assunti da una terna di commissari nominata secondo le modalità previste dall’articolo 55 dell’Ordinamento amministrativo degli enti locali, approvato con legge regionale 16/1963 e successive modificazioni ed integrazioni.
Avverso il sindaco e la giunta dallo stesso nominata, secondo quanto disposto dall'articolo 12, non può essere presentata mozione di sfiducia.
Ove il consiglio, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, valuti l'esistenza di gravi inadempienze programmatiche, può promuovere una sola volta nel quadriennio, la consultazione del corpo elettorale sulla rimozione del sindaco.
La consultazione avviene secondo modalità stabilite con decreto dell’Assessore regionale per gli enti locali da emanarsi entro tre mesi dalla data di pubblicazione della presente legge su schede recanti la seguente dizione:
L'elettore intende confermare l'attuale sindaco?
                          SI         No

La consultazione non è valida se non vi ha preso parte almeno la metà più uno degli elettori.
L’accoglimento della proposta determina la decadenza del sindaco, che viene dichiarata con decreto del Presidente della Regione su proposta dell’Assessore regionale per gli enti locali, entro quindici giorni dalla comunicazione.
Con lo stesso decreto viene nominato un commissario straordinario secondo il disposto dell’articolo 55 dell'Ordinamento amministrativo degli enti locali, approvato con legge regionale 16/1963, e successive modificazioni ed integrazioni per l’esercizio delle funzioni sindacali, fino alla elezione del Sindaco da indirsi entro novanta giorni dalla data in cui è dichiarata la decadenza.
Il sindaco eletto resta in carica sino alla scadenza del consiglio comunale.
Se la decadenza è dichiara a meno di un anno dalla data di scadenza del consiglio, le funzioni del sindaco sono esercitate da un commissario straordinario nominato secondo le disposizioni dei commi 6 e 7.
Il non accoglimento della proposta determina la decadenza del consiglio che viene dichiarata con decreto del Presidente della Regione su proposta dell'Assessore regionale per gli enti locali, entro quindici giorni dalla comunicazione.
Con lo stesso decreto viene nominata una terna di commissari straordinari per l'esercizio delle funzioni consiliari fino alla elezione del consiglio da indirsi entro novanta giorni dalla data in cui è dichiarata la decadenza.
Il consiglio eletto resta in carica sino alla scadenza del sindaco.
Se la decadenza è dichiarata a meno di un anno dalla data di scadenza del sindaco, le funzioni del consiglio sono esercitate da una terna commissari straordinari nominati secondo le disposizioni dei commi 6 e 7.
Il Consiglio Comunale viene a cessare:;

  1. quando violi obblighi imposti dalla legge ovvero compia gravi o ripetute violazioni di legge, debitamente accertate e contestate, le quali dimostrino la irregolarità del funzionamento;

  2. mancata approvazione del bilancio entro il termine massimo di trenta giorni dalla convocazione della seduta fissata dal Commissario nominato dall’Assessore Reg.le agli Enti locali per la predisposizione dello schema di bilancio e per la convocazione del Consiglio.

Il Consiglio comunale decade:

  1. nel caso di fusione di due o più Comuni;

  2. nel caso di separazione o aggregazione di una o più borgate o frazioni che dia luogo a variazione del numero dei Consiglieri assegnati al Comune ovvero a modifica del sistema di elezione.

Il decreto di scioglimento e di decadenza è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e comunicato all'Assemblea Regionale.

Art. 16 bis
La Giunta Municipale – Ruolo

La giunta è l’organo esecutivo del Comune. Viene nominata dal Sindaco.
Impronta la propria attività ai principi di collegialità, trasparenza ed efficienza.
Adotta tutti gli atti concreti, idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell’Ente ne quadro degli indirizzi generali ed in attuazione degli atti fondamentali approvati da Consiglio comunale.
Esercita unitamente al Sindaco attività di promozione e di iniziativa nei confronti del Consiglio comunale e di amministrazione coerentemente all’indirizzo amministrativo determinato dallo stesso Consiglio.
Ogni sei mesi il sindaco presenta una relazione scritta al consiglio comunale sullo stato di attuazione del programma e sull'attività svolta nonché su fatti particolarmente rilevanti.
Il consiglio comunale, entro dieci giorni dalla presentazione della relazione, esprime in seduta pubblica le proprie valutazioni.

Art. 17 bis
Nomina e composizione della Giunta

Il sindaco detto il primo turno, entro dieci giorni dalla proclamazione, nomina la giunta scegliendone i componenti tra i consiglieri del comune ovvero tra gli elettori del comune in possesso dei requisiti di eleggibilità richiesti per la elezione al consiglio comunale ed alla carica di sindaco. Il sindaco eletto al secondo turno, entro dieci giorni, nomina la giunta composta dagli assessori proposti all’atto di presentazione della candidatura. La durata della giunta è fissata in quattro anni. La composizione della giunta viene comunicata, entro dieci giorni dall'insediamento, in seduta pubblica, al consiglio comunale che può esprimere formalmente le proprie valutazioni.
Sono estese ai componenti della giunta le ipotesi di incompatibilità previste per la carica di consigliere comunale e di sindaco che devono essere rimosse, per non incorrere nella decadenza dalla carica di assessore, entro dieci giorni dalla nomina.
Gli assessori ed i consiglieri comunali non possono essere nominati dal sindaco o eletti dal consiglio comunale per incarichi in altri enti, anche se in rappresentanza del proprio comune.
La carica di componente della giunta è incompatibile con quella di consigliere comunale. Il consigliere comunale che sia stato nominato assessore ha facoltà di dichiarare entro dieci giorni dalla nomina per quale ufficio intende optare; se non rilascia tale dichiarazione, decade dalla carica di assessore.
Sono incompatibili le cariche di sindaco, di presidente della Provincia, di assessore comunale e provinciale con quella di componente della Giunta regionale.
Non possono far parte della giunta il coniuge, gli ascendenti , i discendenti i parenti ed affini fino al secondo grado, del sindaco.
Il sindaco nomina, tra gli assessori, il vice sindaco che lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento. Qualora si assenti o sia impedito anche il vice sindaco, fa le veci del sindaco in successione il componente della giunta più anziano di età.
Il sindaco può delegare a singoli assessori, con apposito provvedimento, determinate sue attribuzioni.
Il sindaco può, in ogni tempo, revocare uno o più componenti della giunta. In tal caso, egli deve, entro sette giorni, fornire al consiglio comunale circostanziata relazione sulle ragioni del provvedimento sulla quale il consiglio comunale può esprimere valutazioni rilevanti ai fini di quanto previsto dal successivo articolo 26. Contemporaneamente alla revoca il sindaco provvede in caso di dimissione, decadenza o morte di un componente della giunta.
Gli atti di cui ai precedenti commi sono adottati con provvedimento del sindaco, sono immediatamente esecutivi e sono comunicati al consiglio comunale, alla sezione provinciale del Comitato regionale di controllo ed all'Assessorato regionale degli enti locali.
La cessazione della carica del sindaco, per qualsiasi motivo, comporta la cessazione dalla carica dell'intera giunta.

Art. 19 bis
Funzionamento della Giunta Municipale ed attribuzioni

La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco (o in caso di sua assenza o impedimento dal Vice Sindaco o in caso di assenza anche del Vice Sindaco o di impedimento fa lo veci in successione il componente della Giunta più anziano di età), che stabilisce l’O.d.g., tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli Assessori.
Le modalità di convocazione e di funzionamento sono stabilite dal Sindaco, sentita la Giunta.
L'attività della Giunta è collegiale. Il Sindaco può delegare a singoli assessori con apposito provvedimento determinate sue funzioni, in relazione all'idoneità degli stessi ad attuare gli indirizzi politico-programmatici, di cui il Sindaco è il più alto e coerente momento di finalizzazione, nel rispetto dello competenze della sfera burocratico-amministrativa.
Gli Assessori sono responsabili collegialmente degli atti della Giunta municipale e, individualmente, degli atti dei loro assessorati.
Il Sindaco, inoltre, conferisce, ad uno degli Assessori le funzioni di Vice Sindaco, al fine di garantire la propria sostituzione in caso di assenza o impedimento.
Gli Assessori sono sospesi dalle proprio funzioni per espressa disposizione di legge oltre alla facoltà riconosciuta dall'art.140 codice penale.
In ordine all’attribuzione della Giunta Municipale, la stessa ha una sfera di competenza più ampia rispetto a quella del Consiglio, con conseguente snellimento dell’attività amministrativa dell'Ente.
La Giunta compie tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino per legge nelle competenze del Sindaco e degli organi di decentramento, del Segretario e dei funzionari dirigenti.
Oltre ad una competenza generale di amministrazione attiva, alla Giunta spetta una competenza propositiva nei confronti del Consiglio nelle materie istituzionali, organizzative, di gestione e di indirizzo politico-amministrativo.
La Giunta delibera con l'intervento della metà più uno dei membri in carica ed a maggioranza assoluta dei voti, prevalendo nelle votazioni palesi, in caso di parità il voto del Sindaco o di chi presiede la seduta.
Avverso il Sindaco e la Giunta dallo stesso nominata non può essere presentata mozione di sfiducia.
Gli assessori prima di essere immessi nell'esercizio dello proprie funzioni, prestano giuramento secondo la formula stabilita per i consiglieri comunali, in presenza del segretario comunale che redige il processo verbale.

Art. 19 ter
Adunanza e deliberazioni degli Organi Collegiali

Per la validità dello adunanze e per l'adozione delle relative deliberazioni degli organi collegiali si rinvia rispettivamente a quanto già riportato all'art.12 per il Consiglio Comunale e all’art.17 bis e 19 bis per la Giunta municipale.
Su ogni proposta di deliberazione, sottoposta alla Giunta ed al Consiglio deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica e contabile, rispettivamente al responsabile del servizio interessato ed al responsabile di Ragioneria, nonché al Segretario Comunale sotto il profilo della legittimità (legge 142/90 e L.R. 48/91).
I pareri sono obbligatori e come tali vanno inseriti nella deliberazIone, ma non vincolanti per l’Organo collegiale, il quale con atto motivato può anche disattenderli.
Nell'ipotesi che un servizio non faccia capo ad un responsabile, il parere è espresso dal Segretario Comunale in relazione alla sua competenza.

Art. 21 bis
Durata in carica del Sindaco eletto a suffragio popolare – sue attribuzioni

Nei comuni della Regione il sindaco è eletto a suffragio universale e diretto dai cittadini iscritti nelle liste elettorali del comune.
Presta giuramento dinanzi al Prefetto della Provincia.
La durata in carica del sindaco e del consiglio comunale è fissata in quattro anni.
Le norme vigenti in materia di legislazione elettorale e di ordinamento regionale degli enti locali si applicano tenendo conto delle disposizioni di cui alla legge 26/8/1992 n.7 artt.2,3,4,5,6,7,8,9,10 e 11, Capo II artt. 21,22 e 23 Capo III artt.29, 32, 34 e 35, che testualmente si riportano:.

Art. 2
Periodo di svolgimento delle elezioni

  1. Le operazioni per l'elezione del sindaco hanno luogo nello stesso periodo di tempo previsto dall'articolo 169 dell'Ordinamento amministrativo degli enti locali, approvato con legge regionale 15 marzo 1963 n.16, e successive modificazioni ed integrazioni.

  2. Qualora si debba procedere alla elezione del sindaco e del consiglio queste hanno luogo nella stessa data.

  3. All'elettore viene tornita, oltre la scheda per l'elezione del consiglio comunale, un'altra scheda per l'elezione del sindaco. di colore diverso, conforme al modello descritto nelle tabelle A e B allegate alla presente legge.

  4. Tutte le operazioni di voto. di cui al presente articolo, si svolgono esclusivamente in giornata domenicale. I seggi sono aperti alle ore sette e chiusi alle ore ventidue. Fermo restando che le operazioni di riscontro della votazione hanno luogo nello stesso giorno di votazione, le operazioni di scrutinio hanno luogo il giorno successivo dalle ore otto.

  5. Le operazioni di scrutinio relative all'elezione del sindaco hanno luogo prima di quelle relative all’elezione del consiglio comunale.

Art. 3
Condizioni di eleggibilità

  1. sono eleggibili a sindaco tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali di qualsiasi comune della Repubblica in possesso dei requisiti stabiliti per l’elezione a consigliere comunale.

  2. Restano ferme le cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle norme vigenti per la carica di consigliere comunale e per la carica di sindaco.

  3. Il sindaco è immediatamente rieleggibile una sola volta.

  4. Non è immediatamente rieleggibile il sindaco che sia stato rimosso dalla carica secondo le disposizioni dell'articolo 18.

  5. Al comma 1 dell'articolo 15 della legge regionale 24 giugno 1986, n.31 dopo la parola "comune" sono soppresse le seguenti: "con popolazione superiore a 30 mila abitanti".

Art. 4
Incandidabilità e incompatibilità del personale direttivo
negli organi ed uffici di collocamento

  1. Al comma 2 dell’articolo 18 della legge regionale 21 settembre 1990, n.36, sono aggiunte le seguenti parole: "né essere candidato alla carica di sindaco, né ricoprire la carica di assessore comunale".

Art. 5 bis
Condizioni di candidabilità, eleggibilità e compatibilità
dei deputati regionali alle elezioni alla carica di sindaco

  1. Ai deputati regionali si applicano le disposizioni in materia di candidabilità, ineleggibilità ed incompatibilità previste per i parlamentari nazionali.

Art.6
Applicabilità della legge 18 gennaio 1992, n.16

  1. In materia di elezioni nei comuni e nelle province regionali e di nomine presso gli enti locali si applicano nella Regione siciliana le disposizioni di cui alla legge 18 gennaio 1992, n.16.

Art. 7
Candidatura

  1. Nessuno può presentarsi come candidato alla carica di sindaco in più di un comune contemporaneamente.

  2. Chi è eletto in un comune non può presentarsi come candidato in altri comuni.

  3. È consentita la candidatura contemporanea alla carica di sindaco e alla carica di consigliere nello stesso comune.

  4. In caso di elezione ad entrambe le cariche, l’interessato decade dalla carica di Consigliere comunale.

  5. Per la presentazione della candidatura alla carica di sindaco e del relativo contrassegno valgono le norme vigenti per la presentazione delle liste dei candidati al consiglio comunale, così come previsto dal Testo unico delle leggi per la elezione dei consigli comunali nella Regione siciliana, approvato con decreto del Presidente della Regione 20 agosto 1960, n.3, e successive modificazioni ed integrazioni quadruplicando il numero dei sottoscrittori di cui agli articoli 17 e 20 del T.U. delle leggi per l'elezione dei consigli comunali nella Regione siciliana, approvato con D.P. Reg. 3/1960. Nei comuni fino a 2.000 abitanti il numero dei sottoscrittori di cui agli articoli 17 e 20 del T.U. delle leggi per l'elezione dei consigli comunali nella Regione siciliana, approvato con D.P. Reg. 3/1960 è raddoppiato. Si applicano, altresì, le disposizioni di cui alla legge 7 maggio1977, n.29 articolo 1, lett. c.

  6. Il contrassegno può essere identico ad altro depositato per l’elezione del consiglio comunale.

  7. All’atto di presentazione della candidatura sono allegati la dichiarazione di accettazione della candidatura ed un documento programmatico contenente l’enunciazione del programma politico del candidato e dei criteri cui il candidato intende attenersi nella nomina degli assessori. Il candidato può, inoltre, presentare l'elenco di assessori che egli intende nominare.

  8. Il documento programmatico con l'eventuale elenco degli assessori proposti è redatto su un modulo standardizzato, le cui caratteristiche tecniche sono determinate con decreto dell'Assessore regionale per gli enti locali.

  9. I candidati alle cariche di sindaco o consigliere comunale devono aggiungere alla documentazione già prescritta una pubblica dichiarazione, da rilasciare davanti a pubblico ufficiale, in atto pubblico, attestante se gli stessi sono stati raggiunti ai sensi dell'articolo 369 del codice di procedura penale da informazione di garanzia relativa al delitto di associazione per delinquere di stampo mafioso; se sono stati proposti per una misura di prevenzione; se sono stati fatti oggetto di avviso orale ai sensi dell'articolo 4 della legge 27 dicembre 1956, n.1423; se sono coniugati. ovvero conviventi, sono parenti fino al primo grado, o legati da vincoli di affiliazione con soggetti condannati. con sentenza anche non passata in giudicato. per il reato di associazione per delinquere di stampo mafioso.

  10. Dei documenti di tutti i candidati di cui al comma 8 è data pubblicità mediante manifesto da affiggersi all'albo pretorio e nei principali luoghi pubblici in contemporaneità con il manifesto dei candidati.

  11. Per le autenticazioni delle sottoscrizioni di cui ai precedenti commi, si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 14 della legge 21 marzo 19990, n.53 e successive modificazioni.

Art. 8
Operazioni dell’ufficio centrale o dell’adunanza dei presidenti di seggio

  1. Il presidente dell’ufficio centrale o il presidente della prima sezione, il primo giorno successivo al compimento dello scrutinio, o al più tardi il secondo giorno successivo, riunisce l'ufficio e riassume. i voti delle varie sezioni determinando la cifra elettorale di ciascun candidato alla elezione alla carica di sindaco, costituita dai voti validamente attribuiti.

  2. Successivamente determina il quorum necessario per la elezione, rappresentato dalla metà più uno dei voti validamente espressi. Proclama eletto il candidato che ha ottenuto il numero di voti pari o superiore al numero così determinato.

  3. Entro due giorni dalla chiusura delle operazioni il sindaco uscente o il commissario straordinario pubblica i risultati dell'elezione e li notifica all’eletto.

Art.9
Secondo turno di votazione

  1. Se nessun candidato ottiene la maggioranza richiesta, la nuova votazione per l’elezione del sindaco avrà luogo, con le stesse modalità, nella seconda domenica successiva.

  2. Al secondo turno sono ammessi i due candidati che, nel primo turno, hanno ottenuto il maggior numero di voti, salve eventuali dichiarazioni di rinuncia da presentarsi alla commissione elettorale circondariale entro quarantotto ore dalla proclamazione del risultato del primo turno.

  3. Qualora uno o ambedue i candidati ammessi al secondo turno dichiarino di rinunciare, subentrano i candidati che abbiano ottenuto in graduatoria il maggior numero di voti. le eventuali rinunce successive alla prima devono avvenire entro ventiquattro ore.

  4. I candidati ammessi al secondo turno hanno facoltà di modificare il documento programmatico formulato all'atto di presentazione della candidatura anche nella parte relativa all' indicazione dei criteri per la formazione della giunti. Essi devono inoltre indicare l'elenco completo degli assessori che intendano nominare.

  5. Qualora nel documento predisposto per il secondo turno sia espressamente indicato che il candidato partecipa come espressione di urna coalizione di gruppi politici che avevano partecipato separatamente al primo turno, è consentita anche la modificazione del contrassegno di cui ai sommi 5 e 6 dell'articolo 7.

  6. La commissione elettorale circondariale, accertata la regolarità delle candidature ammesse al secondo turno, entro il primo giorno successivo alla ricezione degli atti ne dà comunicazione al sindaco per la preparazione del , manifesto con i candidati ed al prefetto per la stampa delle schede.

  7. Il manifesto deve essere affisso all’albo pretorio e in altri luoghi pubblici entro il quinto giorno precedente la votazione. Si applicano le disposizioni di cui al comma 10 dell'articolo 7.

  8. Nel secondo turno è eletto sindaco il candidato che abbia riportato il maggior numero di voti.

  9. Qualora, a seguito di dichiarazioni di rinunzia o per qualsiasi altra causa permanga una sola valida candidatura, si procede Comunque alla votazione ed il candidato è eletto qualora partecipi alla consultazione la maggioranza assoluta degli iscritti nelle liste elettorali ed il candidato risulti votato da almeno il 25 per cento degli iscritti nelle liste elettorali. Ove non venga raggiunto il quorum prescritto, la nuova elezione è indetta entro novanta giorni dall'accertamento dei risultati. Alla gestione del comune si provvede al sensi dell'articolo 55 dell'Ordinamento) amministrativo degli enti locali approvato con legge regionale 16/1963 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 10 bis
Disposizioni applicabili per le operazioni relative al secondo turno di votazione

  1. Le operazioni elettorali relative al secondo turno di votazione sono regolate, Salvo quanto diversamente stabilito, dalle norme relative allo svolgimento del primo turno.

  2. Gli uffici costituiti,' i per il primo turno li votazione sono mantenuti per il secondo.

  3. Sono ammessi al voto al secondo turno, nelle rispettive sezioni, gli elettori in possesso del certificato elettorale, utilizzato o meno nel primo turno, o di altro documento equivalente ammesso alla vigente legislazione.

  4. Il presidente dell'ufficio centrale proclama eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validamente espressi o, nel caso di cui al comma 9 dell'articolo 9, il numero di voti ivi previsti.

Art. 11
Definitività dell’atto di proclamazione dell’elezione

  1. La proclamazione dell’eletto costituisce provvedimento definitivo avverso il quale sono esperibili i ricorsi per motivi di regolarità delle operazioni elettorali.

  2. In caso di ineleggibilità accertata, in sede di convalida o con sentenza divenuta definitiva, la sostituzione e la elezione del sindaco avvengono secondo le modalità di cui ai commi 1,2 e 3 dell'articolo 16.

  3. Le operazioni di convalida dell’eletto competono alla sezione provinciale del Comitato regionale di controllo che si pronuncia in via amministrativa anche su eventuali ipotesi di incompatibilità, nell’osservanza dei termini e delle procedure di cui all'articolo 14 della legge regionale 31/1986. Restano esperibili i ricorsi giurisdizionali previsti dalla vigenti disposizioni.

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Capo Secondo
Nuove Norme per l’elezione dei Consigli Comunali, per la composizione degli
Organi Collegiali dei Comuni e per Il Funzionamento degli Organi Comunali e Provinciali

Art.21
Presentazione delle candidature nei comuni a sistema maggioritario

  1. Al primo comma dell'articolo 17 del T.U. delle leggi per l'elezione dei consigli comunali nella Regione siciliana, approvato con D.P. Reg. 3/1960, è sostituito dal seguente:
    "I due terzi dei candidati della lista che ha riportato il maggior numero di voti vengono eletti. Nell'ambito della lista che la riportato il maggior numero di voti vengono eletti i candidati che hanno riportato il maggior numero di preferenze e a parità di preferenze, i più anziani".

  2. Le disposizioni di cui all'articolo 59 del T.U. delle leggi per l'elezione dei consigli comunali nella Regione siciliana, approvato con D.P. Reg. 3/1960, si applicano ai comuni in cui si vota col sistema maggioritario.

Art. 22
Attribuzione dei seggi e surrogazione nei comuni a sistema maggioritario

  1. Il primo comma dell'articolo 45 del T.U. delle leggi per l'elezione dei consigli comunali nella Regione siciliana, approvato con D.P. Reg. 3/1960, è sostituito dal seguente:
    "I due terzi dei candidati della lista che ha riportato il maggior numero di voti vengono eletti. Nell'ambito della lista che la riportato il maggior numero di voti vengono eletti i candidati che hanno riportato il maggior numero di preferenze e a parità di preferenze, i più anziani".

  2. Le disposizioni di cui all'articolo 59 del T.U. delle leggi per l'elezione dei consigli comunali nella Regione siciliana, approvato con D.P. Reg. 3/1960, si applicano ai comuni in cui si vota col sistema maggioritario.

Art. 23
Attribuzione dei seggi

  1. Al Testo unico delle leggi per l'elezione dei consigli comunali nella Regione siciliana approvato con D. P. Reg. 3/1960, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. le disposizioni riferite ai comuni con popolazione sino a 5.000 abitanti sono estese ai comuni sino a 10.000 abitanti. Conseguentemente le disposizioni riferite ai comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti sono limitate a comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti;

  2. nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti più liste possono dichiararsi di costituire una coalizione al fine di realizzare un programma comune;

  3. la dichiarazione di coalizione deve essere presentata contestualmente all'atto di presentazione della lista e deve essere accompagnata da dichiarazione di accettazione dei presentatori delle altre liste aderenti alla coalizione;

  4. nei comuni di cui alla lettera b) il settanta per cento dei seggi, con arrotondamento in caso di numero frazionario all'unità superiore, e assegnato proporzionalmente secondo il sistema di cui all'articolo 52 del T.U. delle leggi per l'elezione dei consigli comunali nella Regione siciliana, approvati con D.P. Reg. 3/1960;

  5. i restanti seggi sono attribuiti secondo il criterio proporzionale dinanzi richiamato e con applicazione dell’arrotondamento di cui alle lettere d) , per due terzi alla lista o al gruppo di liste coalizzate, che abbia conseguito il maggior numero dei voti validi e i seggi ulteriormente residui, sempre con applicazione del richiamato sistema proporzionale vengono assegnati alla lista o alla coalizione di liste risultata seconda per numero di voti validi attribuiti.

  1. Nei comuni nei quali vige il sistema maggioritario i due terzi dei consiglieri sono assegnati alla lista risultata vincente, il restante un terzo alla lista risultata seconda.

  2. Per la lista vincente si procede per arrotondamento per eccesso.

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Capo Terzo
Modalità di espressione del voto di lista e di preferenza per l’elezione dell’Assemblea Regionale Siciliana e dei Consigli Provinciali, Comunali e Circoscrizionali

Art. 29
Modalità espressione del voto di lista e di preferenza per l’elezione dei consigli comunali

  1. Gli articoli 38 e 39 del T.U. delle leggi per l'elezione dei consigli comunali della Regione siciliana, approvato con D.P. Reg. 3/1960, sono sostituiti dal presente articolo:.

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Sezione Seconda
Disposizione per la votazione nei Comuni della Regione Siciliana

Art. 38

  1. Ciascun elettore ha diritto di votare soltanto per una lista.

  2. Il voto di lista si esprime tracciando sul contrassegno corrispondente alla lista prescelta o sul rettangolo che lo contiene, un segno con la matita copiativa.

  3. L’elettore può manifestare un 'unica preferenza.

  4. Non può essere espressa più di una preferenza.

  5. Il voto di preferenza si esprime scrivendo con la matita copiativa nell'apposita riga tracciata a fianco del contrassegno della lista prescelta. il nome e cognome del candidato preferito, compreso nella lista medesima. In caso di identità di cognome tra candidati, deve scriversi sempre il nome e cognome e, ove occorra, data e luogo di nascita.

  6. Qualora il candidato abbia due cognomi, l'elettore nel dare la preferenza può scriverne uno dei due. L' indicazione deve contenere, a tutti gli effetti, entrambi i cognomi quando vi sia possibilità di contusione tra più candidati.

  7. Sono vietati altri segni o indicazioni.

  8. Qualora vengano espressi più voti di preferenza per candidati di una medesima lista, si intende votata la sola lista, ferme restando le altre cause di nullità dei voti previste dalla legge.

  9. È nullo il voto di preferenza nel quale il candidato non sia designato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro.

  10. È inefficace la preferenza per candidato compreso in una lista diversa da quella indicata con il contrassegno votato.

  11. Se l'elettore ha segnato più di un contrassegno di lista ed ha scritto la preferenza per candidato appartenente ad una soltanto di tali liste, il voto è attribuito alla lista a cui appartiene il candidato indicato.

  12. Se l’elettore non ha indicato alcun contrassegno d lista, ma ha espresso la propria preferenza per uno dei candidati inclusi in una delle liste ammesse, si intende votata la lista cui appartiene il preferito, ferme restando le altre cause di nullità dei voti previste dalla legge.

Art. 32
Adeguamento dei modelli e delle schede di votazione

  1. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l’Assessore regionale per gli enti locali provvederà con proprio decreto all'adeguamento dei modelli. delle schede di votazione.

Art. 34
Disposizione programmatica per il contenimento delle spese elettorali

  1. Entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge l’Assemblea regionale, su iniziativa del Governo regionale, esaminerà la norma riguardante il contenimento delle spese elettorali e la disciplina pubblicitaria per i candidati alle elezioni regionali, provinciali, comunali circoscrizionali. nonché per l'elezione del sindaco.

Art. 35
Disposizione transitoria per l’elezione diretta dei sindaci

  1. La prima elezione a suffragio popolare dei sindaci avrà luogo in coincidenza con la data di rinnovo dei consigli comunali.

  2. Nelle more, continuano ad applicarsi le norme e le disposizioni statutarie previgenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

  3. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i comuni devono procedere a deliberare le conseguenti modifiche ai propri statuti nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 4 della legge n. 142/1990, come modificato dal comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale n. 48/1991.

I casi di incompatibilità, lo status e le cause di cessazione dalla carica sono disciplinate dalla legge.
Il Sindaco convoca e presiede la giunta. compie tutti gli atti di amministrazione che dalla legge e dallo statuto non siano specificatamente attribuiti alla competenza di altri organi del comune, degli organi di decentramento, del segretario e dei dirigenti.
Il sindaco non può nominare rappresentante del comune presso aziende, enti, istituzioni e commissioni il proprio coniuge ed i parenti e gli affini entro il secondo grado.
Il sindaco, per l'espletamento di attività connesse con le materie di sua competenza, può conferire incarichi a tempo determinato che non costituiscono rapporto di pubblico impiego, ad un esperto estraneo alla amministrazione dotato almeno del titolo di laurea.
Il sindaco annualmente trasmette al consiglio comunale una dettagliata relazione sull'attività dell'esperto da lui nominato.
Ha competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza o controllo dell'attività degli Assessori e delle strutture gestionali-esecutive.
Il Sindaco esercita le funzioni attribuite dalle leggi statali, regionali, dallo Statuto e dai regolamenti e sovrintende, altresì, all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune.
Il Sindaco nomina la giunta, tra gli assessori il Vice Sindaco e può delegare a singoli assessori con apposito provvedimento determinate sue attribuzioni, delega che comunque, non attribuisce la rappresentanza esterna dell'Ente.
Il Sindaco può, in ogni tempo. revocare uno o più componenti della giunta. In tal caso, egli deve, entro sette giorni, fornire al consiglio comunale circostanziata relazione sulle ragioni del provvedimento sulla quale il consiglio può esprimere valutazioni rilevanti ai fini di quanto previsto dal successivo articolo 18. Contemporaneamente alla revoca, il sindaco provvede alla nomina di nuovi assessori. Ad analoga nomina il sindaco provvede in caso di dimissione, decadenza o morte di un componente della giunta.
Gli atti di cui ai precedenti commi sono adottati con provvedimento del sindaco, sono immediatamente esecutivi e sono comunicati al consiglio comunale, alla sezione provinciale del Comitato regionale di controllo ed all’Assessorato degli enti locali.
La cessazione dalla carica del sindaco, per qualsiasi motivo, comporta la cessazione dalla carica dell'intera giunta.
Distintivo del Sindaco è la fascia tri-colore con lo stemma della Repubblica, da portarsi a tracolla della spalla destra.
Il Sindaco è, inoltre, competente nell'ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale, a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici, gli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle Amministrazioni pubbliche, in modo da armonizzare l'esplicazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti.
Oltre alle competenze inerenti la veste di Capo dell'Amministrazione, il Sindaco, quale ufficiale di governo, svolge tutte le attribuzioni previste dalla legge, nel servizi di competenza statale.
In qualità di ufficiale di governo, il Sindaco, in caso di assenza o impedimento, può delegare il Vice Sindaco o un assessore per sostituirlo nell'esercizio delle funzioni relative.
Ogni sei mesi il sindaco presenta una relazione scritta al consiglio comunale sullo stato di attuazione del programma e sull'attività svolta nonché su fatti particolarmente rilevanti.
Il consiglio comunale, entro dieci giorni dalla presentazione della relazione, esprime in seduta pubblica le proprie valutazioni.
La prima convocazione del consiglio comunale, eletto per la prima volta secondo le disposizioni di cui alla presente legge, è disposta dal sindaco uscente entro quindici giorni dalla proclamazione degli eletti e la seduta è presieduta dal consigliere pii anziano per preferenze individuali.
Il sindaco è tenuto a rispondere agli atti ispettivi dei consiglieri comunali entro trenta giorni dalla loro presentazione presso la segreteria del comune.
Le ripetute e persistenti violazioni degli obblighi di cui al comma 1 del presente articolo, al comma 9 dell'articolo 12 e dell'articolo 17 (1. Ogni sei mesi il sindaco presenta una relazione scritta al consiglio comunale sullo stato di attuazione del programma e sull'attività svolta nonché su fatti particolarmente rilevanti. 2. Il Consiglio comunale, entro dieci giorni dalla presentazione della relazione, esprime in seduta pubblica le proprie valutazioni.) sono rilevanti per l'applicazione del l'articolo 40 della legge n.142/1990 così come recepito e modificato dall'articolo 1, lettera g) della legge regionale n. 48/1991.
Il consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei suoi componenti può istituire al suo interno commissioni di indagini su qualsiasi materia attinente all'amministrazione comunale. I poteri, la composizione e il funzionamento delle stesse sono indicati nei relativi statuti comunali.

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ultimo aggiornamento 20/11/2007