| Per la documentazione di istanze volte
alla Pubblica Amministrazione e ai gestori o esercenti pubblici servizi (es. Scuola, Enel,
Telecom, ecc.) la legge consente al cittadino di sostituire le normali certificazioni con: DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
Dichiarazione personale dell'interessato, per comprovare nascita, residenza, cittadinanza,
godimento dei diritti politici; lo stato di celibe, coniugato o vedovo; lo stato di
famiglia; l'esistenza in vita; la nascita del figlio; il decesso del coniuge, dei genitori
e dei figli; la posizione agli effetti degli obblighi militari e l'iscrizione in albi o
elenchi tenuti dalla Pubblica Amministrazione;
- In applicazione della LEGGE BASSANINI, la firma sulla dichiarazione non è soggetta ad
autentica e non deve essere necessariamente apposta in presenza del funzionario competente
a ricevere la documentazione
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
Dichiarazione personale per attestare fatti, stati e qualità personali che siano a
diretta conoscenza dell'interessato (es.: reddito presunto e dichiarato; regolarità della
costruzione sotto l'aspetto edilizio per l'erogazione di servizi pubblici; possesso dei
requisiti per l'ottenimento della pensione; ecc.);
- Il funzionario competente a ricevere la documentazione può e deve, su richiesta del
cittadino, eseguire l'autenticazione della firma apposta sulle dichiarazioni (in
applicazione della LEGGE BASSANINI la firma può essere autenticata anche dai funzionari
delle imprese di gestione di servizi pubblici. In tal caso però il dipendente deve essere
appositamente incaricato dal rappresentante legale dell'impresa)
DOCUMENTAZIONE DI STATI E QUALITA' PERSONALI
Possono essere desunte da documenti di identità personale rilasciati dalla Pubblica
Amministrazione, mediante semplice esibizione del documento stesso;
- Il funzionario competente a ricevere la documentazione può e deve, su richiesta del
cittadino, desumere ed eventualmente trascrivere i dati dai documenti prodotti dal
cittadino
DICHIARAZIONI TEMPORANEAMENTE SOSTITUTIVE
Autocertificazioni temporanee che attestano determinati stati, fatti e qualità per i
quali si dovranno presentare, in un secondo tempo, i veri e propri documenti.
- In applicazione della LEGGE BASSANINI, la firma sulla dichiarazione non è soggetta ad
autentica e non deve essere necessariamente apposta in presenza del funzionario competente
a ricevere la documentazione.
- La casistica delle dichiarazioni temporaneamente sostitutive è stabilita dalla Legge
(DPR 130/1994) e integrata da appositi regolamenti (ove esistono) redatti dalle singole
Amministrazioni
PRESENTAZIONE DI COPIE DI ATTI E DOCUMENTI
Provenienti dalla Pubblica Amministrazione, invece degli originali;
- Il funzionario competente a ricevere la documentazione può e deve, su richiesta del
cittadino, attestare la conformità delle copie agli originali.
NOTA BENE:
Per "FUNZIONARIO COMPETENTE A RICEVERE LA DOCUMENTAZIONE" si intende il
funzionario dell'Ente od Organo cui spetta il RILASCIO del provvedimento richiesto o
L'INOLTRO D'UFFICIO ad altra Amministrazione competente).
La legge, al fine di agevolare al massimo l'uso dell'autocertificazione, consente inoltre
al cittadino di rivolgersi ai Cancellieri, ai Notai ed ai funzionari incaricati dal
Sindaco presso i Servizi Anagrafici di Zona anche in luoghi diversi da quello di
residenza.
L'AUTOCERTIFICAZIONE NON PUO' ESSERE USATA PER:
- documentazione inerente celebrazioni di matrimonio;
- documentazione accessoria alla certificazione antimafia;
- ammissione ai corsi universitari;
- atti che si riferiscono a rapporti interprivatistici;
- documentazione inerente attivita' giudiziaria.
In questi casi dovrà essere presentata la documentazione prevista dalle apposite norme. |