Autocertificazione  

 

Descrizione:

Per la documentazione di istanze volte alla Pubblica Amministrazione e ai gestori o esercenti pubblici servizi (es. Scuola, Enel, Telecom, ecc.) la legge consente al cittadino di sostituire le normali certificazioni con:

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
Dichiarazione personale dell'interessato, per comprovare nascita, residenza, cittadinanza, godimento dei diritti politici; lo stato di celibe, coniugato o vedovo; lo stato di famiglia; l'esistenza in vita; la nascita del figlio; il decesso del coniuge, dei genitori e dei figli; la posizione agli effetti degli obblighi militari e l'iscrizione in albi o elenchi tenuti dalla Pubblica Amministrazione;
- In applicazione della LEGGE BASSANINI, la firma sulla dichiarazione non è soggetta ad autentica e non deve essere necessariamente apposta in presenza del funzionario competente a ricevere la documentazione

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
Dichiarazione personale per attestare fatti, stati e qualità personali che siano a diretta conoscenza dell'interessato (es.: reddito presunto e dichiarato; regolarità della costruzione sotto l'aspetto edilizio per l'erogazione di servizi pubblici; possesso dei requisiti per l'ottenimento della pensione; ecc.);
- Il funzionario competente a ricevere la documentazione può e deve, su richiesta del cittadino, eseguire l'autenticazione della firma apposta sulle dichiarazioni (in applicazione della LEGGE BASSANINI la firma può essere autenticata anche dai funzionari delle imprese di gestione di servizi pubblici. In tal caso però il dipendente deve essere appositamente incaricato dal rappresentante legale dell'impresa)

DOCUMENTAZIONE DI STATI E QUALITA' PERSONALI
Possono essere desunte da documenti di identità personale rilasciati dalla Pubblica Amministrazione, mediante semplice esibizione del documento stesso;
- Il funzionario competente a ricevere la documentazione può e deve, su richiesta del cittadino, desumere ed eventualmente trascrivere i dati dai documenti prodotti dal cittadino

DICHIARAZIONI TEMPORANEAMENTE SOSTITUTIVE
Autocertificazioni temporanee che attestano determinati stati, fatti e qualità per i quali si dovranno presentare, in un secondo tempo, i veri e propri documenti.
- In applicazione della LEGGE BASSANINI, la firma sulla dichiarazione non è soggetta ad autentica e non deve essere necessariamente apposta in presenza del funzionario competente a ricevere la documentazione.
- La casistica delle dichiarazioni temporaneamente sostitutive è stabilita dalla Legge (DPR 130/1994) e integrata da appositi regolamenti (ove esistono) redatti dalle singole Amministrazioni

PRESENTAZIONE DI COPIE DI ATTI E DOCUMENTI
Provenienti dalla Pubblica Amministrazione, invece degli originali;
- Il funzionario competente a ricevere la documentazione può e deve, su richiesta del cittadino, attestare la conformità delle copie agli originali.

NOTA BENE:
Per "FUNZIONARIO COMPETENTE A RICEVERE LA DOCUMENTAZIONE" si intende il funzionario dell'Ente od Organo cui spetta il RILASCIO del provvedimento richiesto o L'INOLTRO D'UFFICIO ad altra Amministrazione competente).

La legge, al fine di agevolare al massimo l'uso dell'autocertificazione, consente inoltre al cittadino di rivolgersi ai Cancellieri, ai Notai ed ai funzionari incaricati dal Sindaco presso i Servizi Anagrafici di Zona anche in luoghi diversi da quello di residenza.

L'AUTOCERTIFICAZIONE NON PUO' ESSERE USATA PER:
- documentazione inerente celebrazioni di matrimonio;
- documentazione accessoria alla certificazione antimafia;
- ammissione ai corsi universitari;
- atti che si riferiscono a rapporti interprivatistici;
- documentazione inerente attivita' giudiziaria.
In questi casi dovrà essere presentata la documentazione prevista dalle apposite norme.

 

Requisiti

  • Per la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà e quella di stato e qualità personali occorre essere maggiorenne
  • Per i minori le dichiarazioni vanno sottoscritte dall'esercente la potestà o dal tutore
  • Per gli interdetti vanno sottoscritte dal tutore
  • Per gli inabilitati e i minori emancipati vanno sottoscritte dall'interessato con l'assistenza del curatore

 

Documentazione da presentare:

  • Una fotografia recente a mezzo busto, a capo scoperto ad eccezione dei casi in cui la copertura del capo con velo, turbante o altro sia imposta da motivi religiosi, purchè i tratti del viso siano ben visibili.
  • Documento valido di riconoscimento. In mancanza, è necessaria la presenza di due persone maggiorenni, munite di valido documento di riconoscimento, quali garanti.

    CERTIFICATO DI RICONOSCIMENTO MINORE DI ANNI 15:
  • Una fotografia recente del minore a mezzo busto, a capo scoperto ad eccezione dei casi in cui la copertura del capo con velo, turbante o altro sia imposta da motivi religiosi, purchè i tratti del viso siano ben visibili.
  • Documento valido di riconoscimento del familiare maggiorenne che lo accompagna. In mancanza del familiare, vale la regola generale: due maggiorenni muniti di valido documento di identità.

 

Tempi di erogazione:

 Consegna immediata

 

Contribuzione:

L'atto di autocertificazione (dove è ancora previsto) è soggetto ad imposta di bollo (da pagarsi presso l'ufficio che lo rilascia) salvi i casi di esenzione previsti dalla normativa vigente.

 

Normativa generale di riferimento:

LEGGE 4.1.1968, n. 15 " Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione delle firme"
LEGGE 11.5.1971, n. 390 "Modifiche e integrazioni alla legge 4 gennaio 1968, n. 15, contenente norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione ed autenticazione di firme"
LEGGE 7.8.1990, n. 241"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"
D.P.R. 25/1/94 , n. 130 "Regolamento recante norme attuative della legge 15/1968, con particolare riferimento all'art. 3 ed altre disposizioni in materia di dichiarazioni sostitutive"
LEGGE n. 127 del 15.5.1997 c.d. Legge Bassanini "Misure urgenti per lo snellimento delle attività amministrative>

 

A chi rivolgersi:

  • Ufficio Anagrafe del Comune di San Giuseppe Jato
    Piazza Falcone e Borsellino
  • Ufficio Anagrafe del Comune di San Cipirello
    Corso Trieste, 26

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ultimo aggiornamento 24/12/2007